Multe e decreto del fare: cosa è cambiato

Di Rita Sabelli
La legge di conversione del decreto legge cosiddetto "del fare", entrata in vigore nei giorni scorsi, ha apportato interessanti novita' relativamente alle multe stradali. Una Circolare del Ministero dell'Interno del 19/8/2013 ha fornito i primi chiarimenti (1).
Queste, in breve, le novita':
- se si pagano le multe entro cinque giorni dalla notifica del verbale (dalla data di contestazione immediata o di notifica differita dello stesso, a seconda del caso) e' possibile usufruire di una riduzione del 30%. La riduzione e' applicata alle sanzioni per le quali e' previsto il pagamento in misura ridotta e si applica sul minimo edittale riportato sul verbale. Sono escluse le multe a cui e' associata la confisca del veicolo e/o la sospensione della patente di guida. Sul verbale devono esserci tutte le informazioni, anche relative alla riduzione.
- si possono pagare le multe anche con strumenti di pagamento elettronico (bancomat, carte di credito, etc.), se l'ufficio che ha emesso il verbale lo prevede. Chiariamo che questa e' una facolta', come il pagamento tramite bonifico, mentre devono essere sempre concessi il pagamento diretto presso l'ufficio (in contanti) e quello a mezzo bollettino postale. Le modalita' di pagamento devono essere riportate sul verbale.
- in caso di contestazione immediata e' possibile pagare le multe subito, nelle mani dell'agente accertatore che consegna il verbale, tramite mezzi elettronici ed usufruendo della riduzione del 30%. Cio', ovviamente, se l'agente e' in possesso di idonea apparecchiatura, con rilascio di ricevuta e annotazione sul verbale consegnato al trasgressore. Ricordiamo che non e' possibile in questo caso pagare in contanti, salvo casi particolari (violazioni commesse da autotrasportatori). Rimane sempre possibile pagare in contanti presso l'ufficio dell'organo accertatore o con bollettino postale, usufruendo della riduzione del 30% se di ottempera entro cinque giorni.
- entro quattro mesi da oggi il Ministero dell'interno dovrebbe dettare norme tecniche per procedere alla notifica dei verbali delle multe tramite PEC (posta elettronica certificata), a coloro che ne sono dotati e che danno autorizzazione a tale utilizzo nell'ambito, riteniamo, del nuovo progetto del "domicilio digitale". In questi casi non saranno addebitate le spese di notifica del verbale.
Le novita' entrano in vigore oggi, 21/8/2013, e sono gia' partiti gli adempimenti -e i problemi- relativi alla fase transitoria. Per quanto riguarda i verbali in corso di emissione, anche relativi ad infrazioni avvenute prima di oggi, il Ministero dell'interno e' chiaro nel prevedere che il verbale debba indicare la possibilita' di pagare con la riduzione.
Piu' difficile il discorso per coloro che hanno ricevuto la notifica del verbale nei giorni scorsi e sono ancora nei termini per pagare con la riduzione (5 giorni). Il Ministero prevederebbe la possibilita' di fruire della riduzione, almeno per i verbali della Polizia stradale, ma tutti gli adempimenti sono lasciati all'iniziativa del trasgressore. Meglio, in questi casi, rivolgersi subito all'ufficio che ha emesso il verbale per i necessari chiarimenti e per ricevere assistenza pratica.
Per quanto riguarda il momento da cui decorre il termine dei 5 giorni, vengono sostanzialmente ribadite le stesse regole già in vigore per i termini di pagamento e di ricorso:
- in caso di contestazione immediata, il conteggio parte dal giorno successivo alla stessa. Nei casi di contestazione differita, i piu' comuni, il termine decorre da quando in verbale viene notificato via posta o via messo comunale;
- il termine che scade in giorno festivo slitta al primo giorno feriale successivo;
- se c'e' di mezzo una giacenza postale (per destinatario assente), il termine decorre dall'undicesimo giorno dall'invio del CAD (comunicazione di avvenuto deposito), a meno che il destinatario non ritiri l'atto prima. In caso di giacenza con affissione alla casa comunale, il termine decorre dopo 10 giorni dall'invio della raccomandata di avviso, o dalla data di ritiro se precedente.
-se il pagamento con la riduzione avviene in ritardo (dopo i 5 giorni), e' possibile integrarlo con la differenza rispetto all'intero entro il sessantesimo giorno dalla notifica del verbale. Se non si procede il debito sara' iscritto a ruolo con emissione di cartella esattoriale e la cifra pagata sara' considerata come acconto sul dovuto.
In ultimo, un augurio. Dato che il decreto prevede esplicitamente che i pagamenti con mezzi elettronici (bancomat, carte di credito etc) debbano essere promossi anche tramite la stipulazione di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno e banche, poste e altri intermediari finanziari, ci auguriamo che cio' comporti anche una riduzione dei costi di utilizzo di tali strumenti, cosi' da rendere la semplificazione veramente efficace ed economica.
  
(1) Dl 69/2013 convertito nella Legge 98/2013, art.20 comma 5bis che modifica l'art.202 Cds e Circolare Ministero degli interni del 19/8/2013 (prot.300/A/6399/13/101/20/21/1)


Fonte:  aduc.it

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