Trasporto aereo. La prescrizione per l'azione legale e' di due anni

Comunicato di Valentina Papanice *


 In deroga alla normativa interna (artt. 2951 c.c. e art. 418 cod. nav.), il termine per l'esercizio dell'azione legale per i danni derivanti dal trasporto di persone e bagagli si compie in due anni. 
Lo conferma la recente sentenza del GdP di Gallipoli avv. Nassisi n. 174/13 contro Alitalia.
Ciò per effetto delle disposizioni ex art. 1680 c.c., il quale coordina le norme generali del contratto di trasporto del codice civile con quelle speciali del codice della navigazione e prevede l'applicazione delle prime in quanto non derogate dalle seconde; ex art. 941 cod.nav., il quale a sua volta assoggetta "il trasporto aereo di persone e bagagli alle norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica"; ex l'art. 949-ter, introdotto dal d.lgs. 151/2006, per il quale "i diritti derivanti dal contratto di trasporto di persone e bagagli sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'art. 941". Lo stesso articolo sancisce poi che "Gli stessi diritti non sono soggetti alle norme sulla prescrizione". Le norme di derivazione internazionale e comunitaria richiamate sono: l'art. 35, Convenzione di Montreal (ex art. 29, Conv. Varsavia) per il quale "Il diritto al risarcimento per danni si estingue nel termine due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile o dal giorno in cui il trasporto è stato interrotto" e, in Europa in particolare, l'All. Reg. CE 2027/97 del Consiglio, per il quale "le vie legali devono essere adite entro due anni dalla data di arrivo o dalla data alla quale il volo sarebbe dovuto arrivare". Il Regolamento 2027 all'art. 1, peraltro, richiama direttamente la Convenzione di Montreal ed estende l'applicazione delle disposizioni ai trasporti aerei effettuati in un unico Stato membro. Infine, il richiamo operato dall'art. 949-ter cit. alle norme comunitarie e internazionali in vigore nella repubblica fa sì che il termine temporale di due anni debba applicarsi non solo alle azioni sulle responsabilità, ma a qualsiasi diritto derivante dai contratti di trasporto.

* legale Aduc del foro di Lecce


Fonte: aduc.it

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