Diffamazione a mezzo stampa: una norma da cambiare


di Gianpaolo Battaglia

La recente vicenda che ha visto protagonista il direttore del Giornale Alessandro Sallusti, ha prepotentemente riportato alla ribalta la questione sulla diffamazione a mezzo stampa e sulle relativa norme che la regolano: Sallusti lo ricordiamo, è stato condannato nella sua qualità di direttore responsabile per omesso controllo in riferimento ad un articolo pubblicato nel 2007 sul giornale Libero, all’epoca diretto dallo stesso Sallusti, a seguito del quale il giudice Giuseppe Cocilovo si era sentito  diffamato ed aveva presentato querela.
Al termine del primo grado Sallusti venne condannato ad una multa di 5.000 euro; ma la Procura e il magistrato fecero ricorso in appello ed a seguito del processo di secondo grado, Sallusti venne condannato a 14 mesi di reclusione, sentenza sulla quale ha poi messo il sigillo anche la Cassazione. L’aumento di pena nel passaggio dal I al II grado può essere spiegato con quanto dichiarato nel codice penale in riferimento al reato di diffamazione:
“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.”

Il terzo comma, focalizzato sulla diffamazione tramite mezzo stampa, specifica che in questi casi la pena detentiva può arrivare ad un massimo di 3 anni, ossia molto di più che negli altri casi di diffamazione. Ed è esattamente questo il punto chiave della vicenda che, al di là dell’episodio singolo di Sallusti, ha portato diverse voci autorevoli a scendere in campo in riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa; non ultima, quella del Presidente della Repubblica Napolitano il quale ha sottolineato la necessità di “modifiche normative in materia di diffamazione a mezzo stampa, tenendo conto delle indicazioni della Corte europea di Strasburgo”.

Indicazioni che spingono ad orientarsi verso una normativa che prevede soltanto la pena pecuniaria per il direttore responsabile se è vero che, nell’aprile 2009, la stessa Corte europea di Strasburgo ha sentenziato che "Il carcere, ancora previsto in casi di diffamazione a mezzo stampa negli ordinamenti dei Paesi membri, ha un effetto deterrente sulla libertà del giornalista di informare".
ù Il comma 3 in materia di diffamazione a mezzo stampa tra l’altro, crea un attrito con quanto garantito dall’articolo 21 della Costituzione italiana il quale garantisce che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.” L’orientamento di conseguenza, è quello di non poter considerare l'eventualità della diffamazione a mezzo stampaqualora una notizia diffusa abbia alcune caratteristiche quali:
nella notizia stessa vi sia un interesse pubblico; i fatti esposti nella notizia corrispondano a verità; l'esposizione dei fatti avvenga in maniera corretta e serena, non volutamente offensiva e secondo principio di continenza, vale a dire evitando gratuite aggressioni all'altrui onorabilità.
Questo naturalmente per quanto riguarda il diritto di cronaca; altro discorso è rappresentato dal diritto di critica che non si concretizza nella narrazione di fatti, ma nell'espressione di un giudizio o più genericamente di un'opinione che, in quanto tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva.
Tornando al diritto di cronaca ed alla diffamazione a mezzo stampa, è di vitale importanza sottolineare che l'informazione è, come detto, un diritto: ma è un diritto il cui esercizio può tuttavia ledere l'onore e la reputazione della persona ed andare a configgere con altri diritti (quali diritto alla privacy, alla riservatezza, all'identità e alla dignità personale, all'onore e alla reputazione) portando quindi a casi di diffamazione. Un confine tra due terreni adiacenti il cui limite non sempre è chiaramente delimitato e che, di conseguenza, spesso porta ad interpretazioni diverse.

Per quel che riguarda la stretta attualità e le ultime notizie relative alla condanna del direttore del Giornale Sallusti, questi è incappato nel reato di "Omesso controllo daparte del Direttore responsabile e vice-direttore". La norma infatti recita che in tema di azione di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, la responsabilità colposa del direttore del giornale (..) sussiste se egli ometta il controllo nell'ambito dei poteri volti ad impedire la commissione di fatti diffamatori.
In sostanza, un direttore di un giornale può essere condannato (nel caso di Sallusti, addirittura ad una pena detentiva) per omesso controllo su un contenuto pubblicato nel giornale che dirige; una norma alquanto stringente quella della responsabilità penale per omesso controllo e che in molti vorrebbero cancellare sulla falsa riga di quanto già avvenuto per i giornali online e più in generale per le testate telematiche. Su quest'ultimo tema una recente sentenza della Cassazione ha sancito che "Non può configurarsi la figura del reato commesso con il mezzo della stampa a carico del direttore di un periodico on-line in quanto, data la natura del mezzo stesso, è impossibile, per il direttore della testata online, impedire la pubblicazione di commenti diffamatori da parte dei lettori che vengono automaticamente pubblicati, senza possibilità di alcun filtro preventivo".
Certamente, come si comprende, si parla di due mondi diversi: controllare i commenti all'interno di un giornale online diventa esercizio ai limiti dell'impossibile mentre per quel che riguarda i giornali cartacei, il compito è decisamente più agevole ed una volta andato in stampa non si corre più il rischio di incappare in contenuti passibili di denuncia. Di conseguenza equiparare le due diverse tipologie non sembrerebbe fattibile: certo è che sarebbe consono arrivare ad un compromesso e ad una norma meno stringente in materia di diffamazione a mezzo stampa per garantire una più ampia applicazione dell'articolo 21 della Costituzione.

Andando a dare uno sguardo ai principali paesi esteri in materia di diffamazione a mezzo stampa e relative norme e sanzioni, troviamo una vasta gamma di casi ed applicazioni: in Inghilterra ad esempio, la diffamazione a mezzo stampa è stata depenalizzata nel 2009 ed il giornalista colpevole di avere causato un danno tramite un articolo falso rischia una pena pecuniaria proporzionale all’entità del danno causato.
Negli Stati Uniti,
 citati spesso quali modello di democrazia e libertà di stampa, l'argomento è trattato nel Primo emendamento alla Costituzione che tutela la libertà di espressione: qui non esistono a livello federale reati a mezzo stampa che comportino pene detentive, solo 17 Stati li prevedono (negli altri 33 il reato non è perseguito).
Regole più severe si hanno in Francia (la diffamazione a mezzo stampa ha profili penalistici, il direttore è responsabile di quello che pubblica il suo giornale, le pene tuttavia sono quasi sempre pecuniarie); in Germania (anche qui la la diffamazione a mezzo stampa è considerata un reato penale; il giornalista riconosciuto responsabile può essere condannato ad una pena pecuniaria o alla detenzione anche se, nel concreto, viene quasi sempre stabilita una pena alternativa pecuniaria); in Spagna (qui il codice penale prevede una pena da sei mesi a due anni per il reato di diffamazione a mezzo stampa; anche qui nella pratica, quasi mai un giornalista viene condannato al carcere).
Più leggere le pene in altri paesi quali Svizzera, dove è prevista solo la pena pecuniaria e mai il carcere; e soprattutto nei paesi Scandinavi: paesi, questi ultimi, che godono di diversi primati per quel che riguarda la libertà di stampa e nei quali la diffamazione è sanzionata solo con pene pecuniarie.



fonte: laveracronaca.com


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