L’IMPRESA IN CRISI NON PAGA LE TASSE: STOP ALLE SANZIONI

Deve essere riconosciuto lo stato di forza maggiore al contribuente che, in una situazione imprevedibile di crisi economica, non sia stato in grado di pagare le tasse. Pertanto, in tali condizioni il contribuente non può essere soggetto alle sanzioni relative all’omesso versamento di tributi.
Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (precisamente la sentenza n.352/01/10 della CTP di Lecce, liberamente visibile sulla pagina del gruppo di Facebook “SOS FISCO”), la quale chiarisce come in virtù dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997 “Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore".
I giudici di Lecce, inoltre, specificano che la crisi ha impedito il regolare svolgimento dell’attività dell’impresa e dunque il mancato pagamento dei tributi ha rappresentato “… una anormalità nella formazione della volontà del soggetto dovuta a questa causa particolare che esclude la responsabilità del soggetto stesso, in aderenza, a ciò che si verifica nel campo penale e civile”.

I giudici, ancora, cercano di chiarire il concetto della causa esimente di forza maggiore, definendola come “una forza esterna, che determina la persona o la società, in modo inevitabile a compiere un atto non voluto. In definitiva per quanto concerne la ‹‹forza maggiore›› espressamente citata e prevista nell'art. 6 citato, essa può ricorrere in caso di fatti imprevedibili ed inevitabili da parte di terzi soggetti, che hanno impedito al contribuente di rispettale le norme fiscali”.
Dopo aver accertato la presenza di tali condizioni, dunque, i giudici hanno disposto la cancellazione delle sanzioni, in quanto “la società ha dimostrato che nell'anno 2004, per il grave stato di crisi aziendale, dovuto a fatti indipendenti dalla propria volontà e capacità aziendale, … (la crisi del TAC e la crisi del suo principale cliente), ha avuto difficoltà ad affrontare tutte le scadenze previste per la liquidazione IVA e per il saldo del Mod. Unico”.
Alla luce di tali considerazioni, sarebbe opportuno che anche gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria cercassero di essere più sensibili alle ragioni dei contribuenti, in modo da poter rendere effettivo quel principio di leale collaborazione tra Fisco e cittadino previsto dal legislatore (si veda la legge n.212/2000, cd “Statuto dei diritti del contribuente”).

Avv. Matteo Sances




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