Tariffa rifiuti: per la Cassazione non è soggetta all’IVA

Della questione avevamo parlato anche in precedenza, con l'articolo ripreso da Federconsumatori "CASSAZIONE: ABBIAMO DIRITTO AL RIMBORSO DELL'IVA PAGATA SU TASSA RIFIUTI PER 10 ANNI!! " pubblicato il 18/10/2012
di Sara Stefanini
Dopo 4 anni di peripezie la Corte di Cassazione ha espresso giudizio attraverso la sentenza del 9 marzo 2012. Dopo le sentenze di vari giudici con pareri discordanti, la Corte ha dichiarato (sentenza n. 238/09) che essendo una tassa e non una tariffa, quella dei rifiuti solidi urbani non doveva essere soggetta all’Iva perchésarebbe stato come pagare una tassa sulla tassa.
Dopo 4 anni di peripezie la Corte di Cassazione ha espresso giudizio attraverso la sentenza del 9 marzo 2012. Dopo le sentenze di vari giudici con pareri discordanti, la Corte ha dichiarato (sentenza n. 238/09) che essendo una tassa e non una tariffa, quella dei rifiuti solidi urbani non doveva essere soggetta all’Iva perché sarebbe stato come pagare una tassa sulla tassa. Non che in un paese come l’Italia non sia possibile una cosa del genere. Ma per fortuna, almeno in questo caso, tutto sembra andare per il verso giusto.
In questi anni, le associazioni di consumatori chiedevano il rimborso dell’Iva ai Comuni e alle Aziende Municipalizzate dato che proprio a loro era stata versata la tassa. Ma questi enti avevano già versato l’Iva allo Stato e inoltravano le richieste al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

Nel 2010, il Comune di Roma toglie l’Iva ai rifiuti, detta T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) introdotta dal decreto Ronchi. La segue a ruota anche l’Agenzia delle Entrate di Trento. Ma la disposizione interpretativa nell’articolo 14, comma 33 del decreto legge 78/2010, da parte del Ministero, rimette tutto in gioco. Come se la Corte non valesse nulla. Il Governo, dal canto suo, cercava di barcamenarsi come poteva con emendamenti, proposte di legge e circolari, come la n. 3 del 2010 nella quale esplicita la continuità tra Tia1 e Tia2 come una normale entrata di servizio e quindi soggetta a Iva. Roma rimette la tassa.
Un colpo di scena: la Corte di Cassazione ribadisce che la tassa sui rifiuti sia essa TARSU, TIA1 o TIA2 (ancora non applicata), “non è assoggettabile all’ IVA del 10% in quanto costituisce un entrata tributaria e non un corrispettivo per il servizio reso” (Sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012). Come aveva già asserito con la sentenza del 2009, rimasta inascoltata. In più, considera l’interpretazione data dal MEF “frutto di una forzatura logica del tutto inaccettabile”.
Come si può chiedere il rimborso Iva sulla tassa rifiuti?
A questo punto non resta che compilare tutti immediatamente i moduli di richiesta (scaricabile sul sito sportelloconsumatori.org) della restituzione dell’Iva pagata. Ma come per tutti i rimborsi, emergono delle complicazioni. È utile avere tutte le fatture pagate a partire dall’anno in cui il Comune di appartenenza è passato dalla Tarsu alla Tia. Non tutti hanno aderito, alcuni continuano ad applicare la Tarsu. Se si appartiene a uno di questi Comuni, non si può ricevere alcun rimborso perché non è stata applicata alcuna Iva alla Tarsu. Se poi, il Comune è passato alla Tia, occorre sapere se è stata adottata la Tia1 o la Tia2. Nel primo caso il rimborso è assicurato. Nel secondo no, per via del problema suddetto dell’interpretazione.
Si deve, poi, chiedere alla società che gestisce il servizio dei rifiuti, la sospensione dell’applicazione Iva al 10%. Qualora il rimborso venisse negato, si può citare in giudizio, tempi italiani permettendo. La restituzione dell’Iva deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza del rimborso, in un’unica soluzione da chi ha applicato l’Iva.


Se non si avviano le procedure di restituzione Iva?
Il nostro Bel Paese è strano anche in questo caso, la restituzione non è “automatica” ma nominativa. Chi non avvia questo processo, continuerà a pagare la tassa sulla tassa. Quindi, chi non sa, paga. Ecco perché è poco divulgata questa notizia. Ma Kaleidoscopia, sportelloconsumatori.org e altri siti, si impegnano a divulgare la news.
Per l’Adoc, l’Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consumatori, è già una vittoria questa. “Stimiamo tra i 100 e i 200 euro l'importo medio del rimborso destinato alla singola famiglia” dichiara Carlo Pileri, Presidente dell’Adoc.
Le disposizioni future
Con la manovra varata dall’attuale governo Monti, Tarsu Tia1 e Tia2 dovrebbero andare in pensione. Dal 2013 nascerebbe, infatti, un nuovo tributo comunale sui rifiuti non soggetto ad Iva. Ad ogni modo, è come se la Corte Costituzionale stia perdendo, a poco a poco, importanza e solennità.

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