Italia, il giudice usa il test della verità, che fa condannare l'imputato

Molestie sessuali, il giudice usa una tecnica della neuroscienza

Per la prima volta in Italia una tecnica di neuroscienza, sperimentata dal giudice sulla vittima di un reato con il suo consenso, entra in un processo penale non a motivare attenuanti per eventuali vizi di mente del condannato (come nei due già rari casi di Trieste 2009 e Como 2011), ma a concorrere alla prova d'accusa che con altre fa condannare un imputato: un anno a un commercialista accusato da una stagista di averla sessualmente molestata in ufficio.

Non c'entra la macchina della verità. Gli «Implicit association test» (Iat) esaminati dal Tribunale di Cremona sono invece finalizzati a far emergere la memoria autobiografica, l'informazione implicita-inconscia che in teoria potrebbe non essere accessibile alla coscienza del soggetto. Ma sull'attendibilità al 92% di questo metodo e sulla sua accettabilità internazionale c'è discussione. E lo stesso giudice rimarca che questo metodo può provare che la persona ha dentro di sé una certa immagine mentale, non anche che quel «vissuto» corrisponda davvero all'«accaduto».



A Cremona, accusa e difesa duellavano sulla dinamica della scena (la stagista al computer, il commercialista alle spalle), sulla tempistica (tra le 10 e le 10.15 il ritmo di invio dei files all'Agenzia delle Entrate), e in ultima analisi sull'attendibilità della ragazza, negata dal commercialista.

In questo quadro il giudice Guido Salvini ha affidato una perizia integrativa a Giuseppe Sartori, professore ordinario di Neuropsicologia clinica a Padova, tra i pionieri italiani dei rapporti tra neuroscienze e processi. Solo che stavolta la perizia consiste non solo nel consueto colloquio con la ragazza e nei test psicodiagnostici classici, ma anche nei 5 blocchi di prove al computer che compongono gli «Implicit association test».
Alla ragazza si chiede di classificare nel modo più veloce e accurato possibile le frasi (che appaiono al centro del monitor) nelle categorie «vero-falso» e «versione della difesa-versione dell'accusa», attivabili con tasti a destra e a sinistra dello schermo. La teoria è che il cosiddetto ricordo «naturale» o «compatibile» avrebbe tempi di reazione rapidi, mentre un allungamento degli infinitesimali tempi di reazione e un aumento degli errori segnalerebbero che il soggetto ha dovuto superare un conflitto cognitivo nel dare una risposta non consona al suo ricordo.

Lo scopo del quesito del giudice al perito non era farsi dire se la ragazza dicesse il vero o no, ma «verificare da un lato se avesse dentro di sé il ricordo di quanto ripetutamente narrava e d'altro lato se tale evento fosse stato potenziale causa di un danno post-traumatico da stress». I test dicono sì. Ma sono affidabili? Il giudice scrive che «falsificabilità della teoria in senso popperiano e quindi resistenza del metodo a tentativi di smentita, controllo dei lavori pubblicati da parte di revisori qualificati ("peer review"), accettabilità dei limiti di errore e accoglimento da parte della comunità scientifica» depongono a favore. Però la percentuale di successo «del 92%» ha come fonte articoli dello stesso Sartori. Nè sono specificati quali altri scienziati, ripetendo l'esperimento, ne abbiano confermato la validità: cosa diversa dalle «15mila citazioni su Google Scholar dei lavori di Greenwald», inventore dei test. Per perito e giudici il metodo soddisferebbe persino i rigidi criteri Usa della famosa sentenza Daubert.

Ma essa nel sistema italiano non è criterio di vaglio delle prove scientifiche: i fautori citano una sentenza di Cassazione sul caso Franzoni (in un procedimento per calunnia di un vicino), «ma leggendola — osserva la studiosa pavese Barbara Bottalico — emerge chiaramente come la Corte abbia fatto un riferimento marginale a tale criterio, specificando anche che non fa parte del nostro sistema giuridico». Inoltre i test Iat in America «sono stati usati ben poco nei tribunali e più invece come test psicologico-sperimentali sui pregiudizi personali, specie di tipo razziale o di orientamento sessuale» ad esempio nella scelta dei giurati. Del resto lo stesso giudice Salvini scrive che il test «è strumento neutro», non in grado di escludere «che il ricordo del soggetto non corrisponda al "vero" ma sia frutto di suggestioni, autoconvincimenti o distorsioni di quanto realmente avvenuto». Però in questo specifico processo il giudice li valuta significativi di una «conferma delle prove narrative» già «raccolte nell'indagine»: specie se combinate alla «tempistica della rivelazione della ragazza, che fa escludere possa essersi formata una "falsa memoria" relativa all'evento».


fonte: "Corriere della Sera"


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