“GONFIARE” LE SCHEDE CARBURANTE E’ REATO

a cura dell'Avv. Matteo Sances
Studio Legale Tributario Sances
"Gonfiare" le schede carburante dei veicoli dell’azienda dichiarando un costo maggiore di quello effettivo configura il reato di dichiarazione fraudolenta.
Ciò è quanto emerge da una recente pronuncia della Suprema Corte (sentenza n.912 del 13 gennaio 2012, liberamente visibile all’interno del gruppo di Facebook “SOS FISCO” – sezione Documenti), la quale ha infatti paragonato tale condotta a quella che si tiene in caso di uso di fatture false, come stabilito dall’art. 2 del Dlgs n.74/2000 (reato di dichiarazione fraudolenta che prevede pene da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione).
I giudici, infatti, sostengono che la contestazione di tale figura di reato non sia suscettibile di censura laddove la documentazione contabile esaminata dal giudice del merito – nella quale, dunque, sono ricomprese a pieno titolo anche le schede carburante – sia risultata falsa e indirizzata all’indebita deduzione dei costi.
Il quadro probatorio così delineato, pertanto, ha reso credibile agli occhi del giudicante e della Suprema Corte l’integrazione della fattispecie delittuosa di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 che, come è noto, colpisce la fraudolenza della dichiarazione mediante l’uso di fatture o altri documenti peroperazioni inesistenti.Infine, si tiene a precisare la posizione assunta in questi ultimi anni dalla Corte di Cassazione in merito al legame tra le norme penali tributarie e i comportamenti adottati dai contribuenti.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che la riforma della disciplina penale tributaria contempla sia ireati di danno (ossia le dichiarazioni fraudolente ed infedeli) quanto quelli di pericolo (come ad esempio i comportamenti idonei alla lesione dell’interesse fiscale tramite l’emissione di documenti fittizi). Tuttavia, chiarisce sempre la Cassazione, deve escludersi il concorso fra la fattispecie del delitto di emissione di documenti fittizi e quello relativo alla dichiarazione fraudolenta (si veda sent. Corte Cass. n.10394 del 16/03/2010).Sarà dunque onere del giudice valutare al meglio in quale fattispecie delittuosa rientri l’imputato.
a cura dell'Avv. Matteo Sances
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