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domenica 9 settembre 2012
L'ennesima denuncia si aggiunge al lungo elenco di quelle presentate contro questo governo: da quando Napolitano ha imposto Monti alla guida del governo, sono fioccate denunce da nord a sud, tra le tante meritano menzione l'esposto alla Procura dell'Avv. Alfonso Luigi Marra contro Mario Monti per la sua appartenenza al Bilderberg, e l'articolata denuncia presentata dall'Avv. Paola Musu.
La denuncia, che di seguito pubblichiamo integralmente , a differenza di quella presentata dall'Avv. Paola Musu, ben circostanziata e mirata, appare utopistica: un'iniziativa, forse di carattere simbolico, che dal punto di vista giuridico appare molto "debole"; troppo "estesa" e troppo generica, senza precisi riferimenti temporali, anziché esser rivolta contro determinate persone è rivolta genericamente a chi ha ricoperto le più alte cariche dello stato e delle istituzioni più importanti, fino ai dirigenti. La denuncia chiama in causa svariate migliaia di persone, e pensare che possa esser presa in considerazione è utopistico, a differenza di quella dell'Avv. Paola Musu che - anche se probabilmente non servirà a niente - è basata su circostanze concrete, chiama in causa le azioni di determinate personalità e analizza certi accadimenti con un "modo di vedere le cose" che tra i cittadini trova moltissimi sostenitori: resta da vedere se lo sarà anche per la magistratura. Nella denuncia vengono imputati genericamente 33 capi d'accusa, alcuni dei quali dal punto di vista giudiziario appaiono fuori luogo, come la "riduzione in schiavitù", reato creato per ben altre circostanze.
Antonio Bacherini per nocensura.com- - - - - - - -Di seguito "Querela Suprema" - di Orazio Fergnani
La denuncia, che di seguito pubblichiamo integralmente , a differenza di quella presentata dall'Avv. Paola Musu, ben circostanziata e mirata, appare utopistica: un'iniziativa, forse di carattere simbolico, che dal punto di vista giuridico appare molto "debole"; troppo "estesa" e troppo generica, senza precisi riferimenti temporali, anziché esser rivolta contro determinate persone è rivolta genericamente a chi ha ricoperto le più alte cariche dello stato e delle istituzioni più importanti, fino ai dirigenti. La denuncia chiama in causa svariate migliaia di persone, e pensare che possa esser presa in considerazione è utopistico, a differenza di quella dell'Avv. Paola Musu che - anche se probabilmente non servirà a niente - è basata su circostanze concrete, chiama in causa le azioni di determinate personalità e analizza certi accadimenti con un "modo di vedere le cose" che tra i cittadini trova moltissimi sostenitori: resta da vedere se lo sarà anche per la magistratura. Nella denuncia vengono imputati genericamente 33 capi d'accusa, alcuni dei quali dal punto di vista giudiziario appaiono fuori luogo, come la "riduzione in schiavitù", reato creato per ben altre circostanze.
Antonio Bacherini per nocensura.com- - - - - - - -Di seguito "Querela Suprema" - di Orazio Fergnani

FORMELLO, 08/09/2012
AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
SEDE
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
SEDE
ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE
E, p. C. AD ALTRI.
QUERELA/DENUNCIA CONTRO :
1) Tutti i Presidenti della Repubblica in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
2) Tutti i Presidenti del consiglio dei ministri in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati
3) Tutti i Presidenti della Camera in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
4) Tutti i Presidenti della Camera in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
5) Tutti i Ministri del Tesoro in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
6) Tutti i Ministri delle finanze in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
7) Tutti gli ottocento Dirigenti Generali dello Stato in attività sottocitati a partire dall’inizio dei fatti;
8) Il sig.r Befera come Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Spa;
9) Tutti i Parlamentari che in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
10) Tutti i segretari dei partiti parlamentari in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
11) Tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato in carica dall’inizio dei fatti denunciati;
12) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
7) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
8) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
9) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
10) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
11) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
13) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
14) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
15) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
16) Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
17) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
18) Associazione a delinquere (art.416 bis);
19) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
21) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
22) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
23) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
24) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
25) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
26) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
27) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
28) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
29) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
30) Furto (art.624 c.p.);
31) Truffa (art.640 c.p.);
32) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
33) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
SCENARIO
Denuncia di atti gravissimi messi in atto dalle più alte cariche dello Stato, dai “grands commis” dagli alti funzionari dello Stato in danno dell’erario e all’economia del paese nel corso di alcuni decenni scaturente nella perdita delle sicurezze giuridiche che garantivano le proprietà dello Stato; tutte indefessamente e gradualmente abrogate da leggi ordinarie palesemente incostituzionali, rese operative e valide dalla censurabile inazione della corte dei conti (oltre che di altri apparati dello Stato), sul cui comportamento dovrebbe indagare la Magistratura Ordinaria e contabile a seguito dei fatti che con la presente si intende denunciare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi del : R.D. 1214\1934; d.l. 453\1993 convertito nella legge 19\1994; legge 20\1994, ed altro.-
ESPOSTO
A codesta Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale, quale Ordine Magistrale autonomo e indipendente da ogni altro potere, a cui l’art. 103 co. 2 e l’art. 104 co. 2 della Costituzione attribuisce competenza esclusiva nelle materie di contabilità pubblica,
- i fatti e i comportamenti appresso rappresentati, che hanno determinato come conseguenza gravissimi danni all’Erario, fatti e comportamenti messi in atto dagli attuali Dirigenti Generali dell’Amministrazione Finanziaria in aperta violazione dei “ criteri e principi “ enunciati dall’art. 54 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall’art.1 e dall’art.5 primo comma del dlgs 165\01 dove l’art. 5 prevede :
1) che “ le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa dei pubblici uffici, assicurando l’attuazione dei “principi“ enunciati dall’art. 2 co.1 dello stesso decreto (dlgs 165\01) nella esclusiva rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”
- che i “criteri di organizzazione” enunciati dall’art 2 co.1 bis del dlgs 165\01 sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali , e dove l’art. 2 co. 1 bis e’ stato introdotto dall’art. 176 del dlgs 196\2003 sulla tutela dei dati personali.
Infatti se è vero quanto sancito dalla :
- Corte dei Conti Sezione del controllo sugli enti con
- 1) determinazione 43\2010 nell’adunanza dell’11 maggio 2010 e con
2) determinazione n. 31 “ del 28 marzo 2008
- Corte Costituzionale con Sentenza n. 351\2008
- Corte Costituzionale con ordinanza n. 377 del 9.12.2007
- Consiglio di Stato con decisione della IV sez. n. 03812\2012 del 27.06.2012
- Consiglio di Stato con decisione della IV sez. n. 3802 del 7.07.2000
- Consiglio di Stato con decisione della IV sez. n. 22.06.2000
- Cassazione sez Unite civili n. 4212 del 19.07.1982
- Commissione Trib. Region. Lazio sentenza n. 43\37\09 - 37° sezione
Allora è altrettanto vero che ci troviamo di fronte al peggiore e più devastante “danno all’erario“ che si sia realizzato nella Storia della nostra “Repubblica”, una vera è propria rapina dello “Stato”, danno che ha avuto ripercussioni talmente gravi sull’economia del nostro paese, che le conseguenze più evidenti sono la perdita dei posti di lavoro e la conseguente riduzione delle “capacita d’acquisto delle famiglie italiane”.
Gli Italiani si trovano oggi costretti a restituire un “debito pubblico” (tutto da dimostrare) che è cresciuto a dismisura in questi ultimi venti anni nonostante che contemporaneamente si sia proceduto alla vendita di un patrimonio immobiliare dello Stato (Demanio) di valore inestimabile, compresa la vendita\alienazione\ valorizzazione\privatizzazione dell’Industria di Stato, e del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali.
“Debito pubblico” che, oltre a tutti i motivi ci vario ordine già denunciati in altre occasioni, ai sensi della legge 432\1993 in quanto il ricavato della suddetta vendita (meglio più precisamente chiamarla svendita, o meglio ancora “regalia”) avrebbe dovuto venire “prioritariamente destinato”all’estinzione del suddetto “debito pubblico“ tramite l’ammortamento dei Titoli di Stato.
Tuttavia così non è stato, e le cause sono riconducibili esclusivamente alla violazione delle norme sulla Contabilità di Stato, la cui giurisdizione è demandata dall’art. 103 della Costituzione alla competenza della Corte dei Conti.
Infatti dopo la soppressione delle Intendenze di Finanza, nessuna pubblica amministrazione ha vigilato perchè si desse attuazione alla legge 432\1993 che aveva istituito il Fondo di ammortamento dei Titoli di Stato, fondo a cui dovevano affluire i proventi delle privatizzazione\dismissioni\vendita\alienazione\ valorizzazione dei beni immobili dello Stato, dell’Industria di Stato, compresa la vendita del patrimonio immobiliare “indisponibile” degli Enti Previdenziali, patrimonio immenso che invece è stato dismesso\ venduto\regalato in deroga alle norme sulla contabilità di stato, ossia in deroga al principio sancito dall’art. 25 co. 2° della Costituzione e dall’art.11 delle preleggi approvate con r.d. 262 del 16 marzo 1942 e dal dpr 1092\1985, dove si prevede che la legge non può disporre che per l’avvenire, essa non deve avere mai effetto retroattivo.
Invece il suddetto patrimonio è stato alienato\ dismesso\ privatizzato “attraverso norme ordinarie che – con effetto retroattivo - hanno disposto deroghe a norme speciali” volando l’art. 42 e 43 della Costituzione nonche’ l’art.834 del codice civile, articolo posto a garanzia e tutela del principio ermeneutico che recita “ lex posteriori generalis non derogat priori speciali” e senza la preventiva e indispensabile – SDEMANIALIZZAZIONE – istituto giuridico che ai sensi dell’art. 829 del codice civile “deve essere dichiarato dall’Autorità Amministrativa” un tempo affidato alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza, anch’essi sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi art.1 r.d. 185\1933, dell’art. 52 del r.d.1214\1934, r.d.454\1909 art.35 legge1089\1939, dpr 72\1955, che controllava se l’attività di gestione dei beni del demanio fosse conforme a quanto previsto dalle norme sulla contabilità di Stato, e dove il r.d.454\1909 ( art.16, 21,22,23) prevedeva che in caso di alienazione del patrimonio “disponibile” i dirigenti delle Intendenze di Finanza dovessero verificare la regolarità della stima e dei dati trasmessi dagli Uffici Tecnici di Finanza, la validità e coerenza dei documenti trasmessi e la regolarità di tutte le fasi dell’Asta Pubblica.
La legge 1095\1935 e la legge 2207\1939 prevedevano inoltre che a maggiore garanzia, per la vendita del suddetto patrimonio (solo quello “disponibile”) fosse necessaria oltre che la firma dell’Intendente di Finanza, anche di quella del Prefetto, nonchè del preventivo parere favorevole dell’Autorità Militare più elevata in grado, presente sul territorio.
Invece attraverso una “ finzione giuridica “ illecita ed illegittima i suddetti beni dello Stato sono stati trasferiti e posti nella disponibilità di Società private di gestione di fondi immobiliari, appositamente costituite attraverso l’apporto di beni immobili dello Stato, ossia di Società private, che non potevano venire controllate “neanche indirettamente” dagli Enti dello Stato conferenti il loro patrimonio.
Inoltre, ai sensi legge 662\96 come modificata dal d.l. 79\97 convertito nella legge 140\97, dalla legge 448\98 successivamente modificata dalla legge 488\1999, - l’art. 19 della legge 448\98 ha previsto che il Ministro delle Finanze (figura politica) potesse vendere a delle società per azioni anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, che la valutazione sul valore dei beni…. compresi quelli di interesse storico e artistico potesse venire affidata a uno o più consulenti finanziari o immobiliari italiani o stranieri, scelti in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, e quindi delle norme sulla trascrizione, iscrizione annotazione sui pubblici registri previste dal dpr 635\1972.
NORME, TUTTE, PALESEMENTE INCOSTITUZIONALI EMANATE IN APERTA VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PUBBLICO SERVIZIO E DELL’INTERESSE GENERALE” DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 822 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE!
Infatti contravvenendo ai “principi“ sanciti dall’art. 54 co.2 e dall’art. 97 della Costituzione, con
- d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 e con
- legge 662\96 art. 3 comma 111
(che riscrive l’art.14 bis della legge 86\94, originariamente introdotto dall’art.14 bis del d.l. 406\95 convertito nella legge 503\95) sono stati trasferiti in capo ad uomini politici (Ministro Tesoro e Finanze) le competenze degli Intendenti di Finanza custodi e tutori esclusivi degli interessi vitali dello Stato, Intendenti di finanza che erano gli unici Dirigenti Generali posti ai vertici del Ministero delle Finanze, le cui competenze erano state individuate anche nelle seguenti norme sulla Contabilità di Stato :
- il R.D. 2440\23;il R.D. 94\1923; il R.D. 827\1924; il R.D. 185\1933 ( art. 1,78,79,80); il R.D. 1214\1934; la legge 468\78; la legge 362\88.-
Intendenti di Finanza che esercitavano il controllo anche sul corretto andamento di tutti gli altri uffici finanziari ai sensi del R.D.185\1933 ( art.1,78,79,80) e del dpr 72\1955, compresi gli uffici a cui venivano demandate le attività di riscossione dei tributi, tra cui erano comprese anche le attività demandate agli “agenti di riscossione” attualmente in capo ad Equitalia S.p.a. il cui attuale Direttore Befera agisce da Controllato e Controllore in quanto riveste contemporaneamente la doppia carica di Direttore anche dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in aperta violazione dei controlli sulla riscossione previsti dall’art. 5 del dlgs 112\99.
- Invece non sono state demandate ad Equitalia S.p.a (e a nessun altro) le competenze esercitate un tempo dalle Intendenze di Finanza ai sensi dell’art.19 del dpr 602\1973 (testo storico) che affidava alla esclusiva competenza degli Intendenti di Finanza “la prolungata rateazione dei debiti di imposta per la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali, e al fine di assicurare il proseguimento delle attività produttive tenuto conto della localizzazione delle imprese”
- nonchè quanto previsto dall’art.16 della legge 408\90, che attribuiva all’Intendente di Finanza il potere di definire le controversie sulle pene pecuniarie, nonchè il potere esclusivo in tema di riscossione coattiva, compresa la sospensione - sine die - della riscossione con provvedimento motivato emanato in via definitiva.
2) Che il debito pubblico degli Italiani non dovrebbe più esistere (in quanto già pagato) ce lo spiega l’ex Ministro del Tesoro Emilio Barucci nel suo libro intitolato
“ LE PRIVATIZZAZIONI IN ITALIA” editore Carocci 1° edizione gennaio 2007
che ci racconta :
( a pagina 71) “ uno dei miti che spesso aleggia attorno alle privatizzazioni è che a livello mondiale l’intero processo sarebbe stato guidato da una intensa attività lobbistica da parte delle Banche d’Affari internazionali, le quali avrebbero intravisto nelle privatizzazione la possibilità di una fonte di guadagno notevole. Nel caso dell’Italia si fa spesso riferimento alla crociera che si tenne nel giugno del 1992 a bordo del panfilo “Britannia “ : in quella occasione il Direttore Generale del Tesoro Mario Draghi, incontrò le Banche d’Affari per illustrare il progetto del Governo sulla cessione dell’Industria di Stato. Le privatizzazioni, e non solo quelle italiane, hanno sicuramente contribuito a rimpinguare i profitti delle Banche d’Affari e le Banche d’Affari sicuramente correvano in via XX Settembre ( sede centrale del Ministero del Tesoro) per offrire i loro servigi al Ministero del Tesoro”
(a pagina 40) “il potere politico inizia ad occuparsi in modo sistematico di privatizzazioni all’inizio degli anni novanta, quando “ mani pulite” e la crisi della lira erano lontane. Il governo Andreotti nel documento programmatico (del 1990) individua in 6.000 miliardi di lire le risorse da reperire tramite le privatizzazioni.”
( a pagina 41) “ Con le privatizzazioni, si sarebbe definitivamente risanata la finanza pubblica, allargata la dimensione del mercato azionario nazionale attraendo capitali dall’estero, migliorata l’efficienza della gestione delle imprese pubbliche esponendole agli stimoli derivanti dalla concorrenza”.
E facendo riferimento alla cifra di 6.000 miliardi di lire come risorse da reperire tramite privatizzazioni, la Commissione Scognamiglio nominata dal Ministro del Tesoro Guido Carli, riteneva che tale cifra potesse essere raggiunta cedendo tra il 20% e il 30% del capitale delle società :ENEL,ENI,IMI,CREDIOP, società che comunque dovevano rimanere in mano pubblica,”
(a pagina 51 e 52) “ Con la legge 432\1993 viene istituito il Fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato: nel fondo confluiscono i proventi da dismissioni incassati dal Ministero del Tesoro, proventi che sono vincolati per legge alla riduzione del debito pubblico.
L’obiettivo perseguito tramite la costituzione del fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato era quello di legare le mani ai governi futuri, istituzionalizzando il principio per cui con la cessione di attivi, come le partecipazioni, non si possono finanziare i flussi di spesa ( correnti) ma si deve ridurre lo STOK del debito che grava sullo Stato”.
Nel suo libro l’ex Ministro Barucci racconta delle difficoltà incontrate ad ottenere i dati certi riscontrabili in documenti ufficiali relativi alle cessione dei suddetti attivi dello Stato, attivi ceduti attraverso le cosiddette “Privatizzazioni” che vengono elencate nel suo libro, elenco talmente affollato di cessioni, che anche agli occhi di chi è poco esperto della materia appare evidente come si sia ceduto un attivo assai maggiore di quanto ritenuto sufficiente, dalla Commissione Scognamiglio, a risanare il debito pubblico accumulato fino al 1993.
Ma allora ci si chiede, come sia possibile che il debito pubblico degli italiani sia cresciuto enormemente rispetto al passato, in un periodo nel qualesono state vendute non solo le partecipazioni dello Stato nell’industria, ma anche il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, le cui entrate (fitti passivi) erano più che sufficienti per pagare le pensioni a tutti gli italiani, comprese le pensioni delle future generazioni senza gravare sulla spesa corrente ?
- in quanto nel 1992, tramite una errata e “dolosa” interpretazione del dpr 44\90,“sono stati decapitati i Vertici Dirigenziali del Ministero delle Finanze, del Ministero del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato (centrale,regionale e provinciale), decapitazione che si è realizzata con la loro retrocessione dai ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72,
“ai Ruoli Impiegatizi“ disciplinati dalla legge 312\80 i cui profili professionali sono stati individuati con dpr 1219\84 e con dpr 44\90, retrocessione in carriera illecita e illegittima in quanto effettuata in carriera diversa e inferiore rispetto a quella nella quale erano stati originariamente assunti e inquadrati in ruolo i Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria.
- Appare evidente che di conseguenza, con la decapitazione dei vertici (Dirigenti) del Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze e della Ragioneria dello Stato sono venuti cadere i :
- controlli sulla gestione della “Spesa Pubblica” previsti dall’art. 81 e 103 co. 2° della Cost., dove si prevede che il bilancio dello Stato è regolato dalle norme speciali sulla contabilità di Stato, - e che la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
- Si tratta delle norme speciali che ai sensi del R.D. 2440\23 e del R.D. 827\1924 avevano affidato i suddetti controlli ai Dirigenti delle Intendenze di Finanza , ai Dirigenti del Ministero del Tesoro ai Dirigenti delle Ragionerie dello Stato e la giurisdizione sulle violazioni, ai Magistrati della Corte dei Conti .
- Controlli posti a garanzia dell’adempimento anche dei principi posti dalla Costituzione agli artt.54, 81 e 97, controlli affidati ai Dirigenti dello Stato, ossia a coloro che erano stati assunti tramite pubblico concorso nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata una prima volta dal dpr 748\72 e una seconda volta dal dlgs 29\93, Dirigenti le cui competenze, ruolo e funzioni risultano tutt’ora disciplinate dal dlgs 165\01 che li individua in combinato disposto, tra i seguenti art. 97 e 54 co. 2 Costituzione; art. 5 co. 1 dlgs 165\01; art. 2 co.1 e co. 1 bis) dlgs 165\01; art.16 co. 1 e co. 4 dlgs 165\01; art. 4 co. 2 e co. 3 dlgs 165\0, dove si prevede che :
- “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ambito degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso ( art. 97 Cost.)”
- Che i cittadini cui sono affidate le pubbliche funzioni hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando Giuramento nei casi stabiliti dalla legge ( art 54 co. 2 Cost)”
- Che le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo, presentati dal Governo e predisposti dai Dirigenti del Ministero del Tesoro di concerto con i dirigenti del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministero delle Finanze con le modalità previste della legge 468\1978 come modificata dalla legge 362\88( art. 81 Cost.)
- “che la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa viene garantita dalle amministrazioni pubbliche con l’attuazione principi enunciati dall’art. 2 dlgs 165\01”
(art. 5 dlgs 165\01)
- che gli uffici pubblici devono essere organizzati secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, e che la direzione degli uffici di maggiore rilevanza deve essere affidata ai Dirigenti che devono venire individuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui al dlgs 196\03 art. 176,( art. 2 co. 1 e co. 1 bis dlgs 165\01).
- Il suddetto art. 2 comma 1 bis vuole precisare che l’individuazione dei Dirigenti da preporre ai vertici degli uffici si deve realizzare nel rispetto e la salvaguardia dei dati personali, facendo cosi salve le carriere dei dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, ristrutturata dal dlgs 29\93 e trasfuso nel dlgs 165\01, ossia tra i Dirigenti che sono stati illegittimamente retrocessi in carriera con il loro inquadramento nella IX qualifica funzionale, dirigenti che ai sensi del suddetto art. 2 comma 1 bis del dlgs 165\01, dovrebbero venire restituiti ai ruoli di legittima appartenenza se l’amministrazione ottemperasse all’obbligo della salvaguardia dei dati personali tra i quali rientrano certamente i dati riportati nei decreti di inquadramento nei ruoli (dirigenziali) nei quali della erano stati originariamente inquadrati prima in prova e poi in ruolo,presso l’Amministrazione Finanziaria.
- I compiti e i poteri dei dirigenti vengono individuati dall’art. 16( dlgs 165\01)dove si prevede che “ nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4 co. 2(dlgs 165\01), solo i dirigenti preposti al vertice degli uffici dirigenziali possono adottare e sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
- e che le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di precise disposizioni legislative (art. 4 co. 3dlgs 165\01).
- Dirigenti a cui sono state demandate anche le competenze che l’art.17 della legge 146\80 affidava ai dirigenti delle Intendenze di Finanza,
- Competenze confermate dal dlgs 361\98 decreto emanato in attuazione degli artt.11 e 12 della legge 59\97 ( Bassanini), ossia gli articoli, in base ai quali ( art. 11) è stato emanato anche il dlgs 300\99 e il decreto prot. N. 1319 del 28.12.2000 rispettivamente
- - il decreto di istituzione delle Agenzie Fiscali (dpgs 300\99)
- - il decreto di attivazione delle agenzie Fiscali ( prot. N.1319\2000)
Dove l’art. 6 del decreto di attivazione delle Agenzie Fiscali prevedeva che alle stesse (Agenzie Fiscali) dovessero venire attribuite le funzioni già attribuite alle “strutture dei Dipartimenti“ che venivano contestualmente soppresse.
Strutture Dipartimentali che a loro volta, nell’anno 1992, erano subentrate agli uffici finanziari allora esistenti (comprese del Intendenze di Finanza) uffici TUTTI SOPPRESSI dall’art.75 del dpr 287\92, emanato in attuazione della legge 358\91, decreto che faceva comunque “salve” le professionalità acquisite dal Dirigenti in servizio nel precedente ordinamento (art.1 e 80 dlgs 287\92), compresi ovviamente i dirigenti delle Intendenze di Finanza.
Ne consegue che tutti i dirigenti dei vecchi uffici finanziari avrebbero dovuto dirigere anche le nuove strutture dei subentrati “Dipartimenti” e successivamente tutte le strutture delle Attuali Agenzie Fiscali nonchè le strutture operative di Equitalia, essendo subentrata la stessa Equitalia) nelle funzioni un tempo affidate dalla legge agli Intendenti Di Finanza ai sensi dell’art. 24 del dpr 602\1973 dove si prevedeva che “ il ruolo è consegnato all’esattore dall’intendenza di finanza e che la sospensione e la rateizzazione della riscossione prevista dall’art. 39 e 19 del dpr 602\73 era sempre di competenza dell’Intendente di Finanza che ai sensi dell’art. 19 dello stesso decreto e dell’art. 36 comma 3 del dlgs 46\99 (sezione staccata della direzione regionale delle entrate) solo l’Intendente di finanza aveva i poteri per concedere le suddette agevolazioni“ per comprovata necessità di mantenere livelli occupazionali “e di assicurare il proseguimento di attività produttive, tenuto conto della localizzazione delle imprese in regioni ultraperiferiche a scarsa densità demografica come la Sardegna,
- e cio in ossequio al “ principio di non discrimine “ fissato dall’art. 299 paragrafo 2 del Trattato CEE modificato dal Trattato di Amsterdam, dove si prevede la concessione di particolari agevolazioni atte a compensare i sovra costi di trasporto nei territori ritenuti meritevoli di specifici aiuti utili alla sviluppo economico e alla coesione sociale.
3) Che le suddette competenze competessero esclusivamente ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva delle Intendenze di Finanza lo aveva previsto l’art. 80 del dpr 287\92 quando assicurava ai Dirigenti in servizio, la salvaguardia delle professionalità acquisite nel precedente ordinamento, e la valenza della suddetta
Previsione e’ stata confermata dal Consiglio di Stato con decisione della IV sezione n. 3802 del 7.07.2000 e dal Consiglio di Stato con decisione della IV sezione n. 3499 del 22.06.2000, dove il Consiglio di Stato precisa che l’art. 3 del dlgs 29\93 attribuisce ai soli Dirigenti l’emanazione di atti di pertinenza dell’amministrazione, ivi compresi quelli che la impegnano verso l’esterno, nonchè gli atti relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, ed anche quella relativa alla gestione delle risorse umane, che vale a collocare i dirigenti in una posizione di responsabilità del tutto peculiare, cui non è in alcun modo assimilabile quella del personale che non sia stato assunto nei ruoli e nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72,
- dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 351\2008, con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sullo Spoils System subìto da un dirigente assunto nei Ruoli Dirigenziali della Pubblica Amministrazione, a cui veniva riconosciuto un risarcimento economico come equo indennizzo in alternativa alla reintegrazione nei ruoli della Pubblica Amministrazione di appartenenza, ha tenuto a precisare che:
“ il risarcimento economico dei danni offerto al Dirigente come – tutela equivalente - non ripara il danno che lo Spoil Sistem ha arrecato all’interesse della Collettività.
L’interesse della Collettività alla reintegrazione d’ufficio del Dirigente dello Stato è anche interesse all’esercizio del dovere individuale (del Dirigente) di svolgimento di pubbliche funzioni con le modalità per le quali ha prestato giuramento di svolgerle (funzioni) con disciplina ed onore, secondo quanto previsto dall’art. 54 co 2 della Costituzione”.
La Corte Costituzionale con la Sentenza 351\2008 ha voluto ribadire come la neutralità, l’imparzialità, la legalità, il buon andamento sono presidi da conservare nell’interesse dei cittadini che altrimenti non sarebbero uguali di fronte alla legge in termini di servizi, regole, diritti e doveri, che la funzione pubblica è un valore in sè, è un presidio democratico contro possibili arbitri e ingiustizie del potere, è un’argine all’egoismo dei singoli e delle maggioranze politiche.
Avere ai vertici delle Pubbliche Amministrazioni Dirigenti di carriera, assunti tramite pubblici concorsi, anzichè di nominati, non solo consente ai dirigenti di affermare autonomi poteri, ma permette loro di mettersi al servizio dei reali interessi della gente, di essere custodi di valori condivisi, di fare argine alle sempre possibili prepotenze di Singoli, di Gruppi Organizzati o di Poteri Forti.
4) In tal senso si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n.6884 del 1° agosto 2011 che ci ha svelato un importante segreto di Stato, infatti ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati invece dei veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
Pertanto se è vero che su un organico di 1.200 dirigenti solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati (ossia assunti tramite regolare concorso) e gli atri 800 incarichi sono stati conferiti a dei “nominati“
“ alla luce di quanto previsto dalla normativa sulla formazione delle piante organiche“
i suddetti ottocento incarichi conferiti “a nominati”, non possono essere altro che posti in organico sottratti ai veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e finanze, che a causa di una erronea interpretazione del dpr 44\90, erano stati illegittimamente inquadrati nella nona qualifica funzionale, Dirigenti che,
- se l’erroneo inquadramento nella IX qualifica si fosse realizzato in buona fede -
avrebbero dovuto venire restituiti ai ruoli di legittima appartenenza, dopo che l’art.17 co. 82 della legge 127\97 aveva abrogato le norme con le quali anche i Segretari Comunali erano stati erroneamente e illegittimamente retrocessi in carriera con il loro inquadramento nella nona qualifica funzionale,
- E la restituzione si rendeva d’obbligo dal momento che la carriera dei Segretari Comunali risultava equiparata a quella dei Dirigenti del Ministero delle Finanze assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva disciplinata dal dpr 748\72 e ristrutturata dal dlgs 29\93,
- e dal momento che detta equiparazione era prevista all’art. 25 e nelle tabelle allegate al dpr 749\72 e che la stessa (equiparazione) è stata ribadita dall’art.11 bis del d.l. 283\81 convertito dalla legge 432\81, dal d.l. 2\85 convertito dalla legge 72\85, dall’art. 2 co. 4 del dlgs 29\93 nonche dalla legge 334\97 .
tenuto conto poi che:
5) La Corte dei Conti sezione di controllo sugli enti con determinazione n. 31\2008 nell’adunanza del 28 marzo 2008 e n. 43\2010 nell’adunanza dell’11 maggio 2010 e
6) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) con sentenza n. 03812\2012 depositata in segreteria il 27.06.2012, hanno precisano che anche dopo l’entrata in vigore dell’art.36, comma 4 septies della legge n.31\2008 introdotto in sede di conversione del decreto legge n.248\2007, Equitalia S.p.a. è sottoposta al controllo della Corte dei Conti previsto dall’art. 100, co. 2 della Costituzione e della sua legge di attuazione n. 259\1958, rimanendo immutati in capo ad Equitalia S.p.a. i presupposti di soggetto che fruisce di contribuzioni ordinarie pubbliche, costituito con apporto di risorse pubbliche al patrimonio e con integrale sottoscrizione del capitale sociale, pertanto il Consiglio di Stato sostiene che l’attività di riscossione essendo stata devoluta all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 3 del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005, i cui uffici sono incardinati nella Pubblica Amministrazione, per cui appare evidente che anche - Equitalia S.p.a. - agendo in qualità di agente della riscossione – in quanto concessionario di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 45 del dlgs 112\99, deve utilizzare per tutte le incombenze esclusivamente personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia attraverso i Dirigenti della Pubblica Amministrazione, compreso il personale che effettua la notificazione degli atti della riscossione, ossia i “ messi notificatori “ che devono essere abilitati alla professione ai sensi dell’art. 12 e 13 del dlgs 59\2012 che ha recepito la normativa comunitaria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la succitata sentenza n. 03812\2012 della IV sezione, depositata in segreteria il 27.06.2012, ha fatto di più:
- ha precisato che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione deve essere incardinato nella Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 co. 2 del dlgs 165\01.
Il Consiglio di Stato, nel richiamare le previsioni di cui all’articolo 1 del dlgs 165\01, sta confermando quanto previsto dall’art. 42 del dpr 600\73 dove si prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere ad Equitalia per la riscossione devono venire sottoscritti esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, come sancito dall’art. 16 co. 1 e dall’art. 4 co. 2 del dlgs 165\01 e dove l’art.1 che al co. 3 dello stesso decreto precisa che : “le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, principi costituzionali desumibili anche dall’art. 2 della legge 421\92 e dall’art. 11 co.4 della legge 59\97.
Invece come ci ha svelato il tar del Lazio con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011,
la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione, prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza, ossia alla più elevata “Carica” della Pubblica Amministrazione al pari del Prefetti e degli Ambasciatori, in questi ultimi dieci anni e’ stata effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea, pertanto appare evidente che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate:
1) per la mancata sottoscrizione dei “ Ruoli” (trasmessi ad Equitalia ) da parte di un dirigente
Abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.
2) per la notifica della cartella esattoriale effettuata da chi non aveva l’abilitazione ad esercitare
La funzione del “ messo notificatore”
con conseguente gravissimo danno all’Erario per i mancati introiti dovuti alla irresponsabile comportamento dei Dirigenti posti al vertice del Ministero dell’Economia e Finanze, che hanno agito nell’illegalita condivisa e diffusa.
I responsabili del suddetto danno sono facilmente identificabili in quanto i loro nomi e i dati che li riguardano sono indicati nel documento che contiene l’elenco dei Dirigenti di 1° e 2° fascia in servizio nell’anno 2010 facilmente reperibile.
Si tratta dei Dirigenti che con la truffa e con l’inganno hanno portato via il posto ai colleghi di pari categoria e livello di funzione, si tratta di coloro che hanno nominato gli 800 “ Dirigenti Fasulli “ individuati dal Tar del Lazio nella Sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, e sono anche gli stessi dirigenti che si sono resi complici di un sistema “fuori legge” che ha voluto porre ai vertici del Ministero dell’Economia e Finanze 800 dirigenti fasulli al posto di altrettanti Dirigenti Veri, seppure inquadrati nella IX qualifica funzionale, Dirigenti in servizio nei vari uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i soli a cui competeva la reggenza dell’ufficio in attesa della nomina del titolare ai sensi dell’art. 20 del dpr 266\87.
Dirigenti la cui carriera era stata salvaguardata dall’ art. 2 comma 4, del dlgs 29\93 nonchè dall’art. 25 e dall’art. 74 dello stesso dlgs 29\93 ( come modificato dall’art. 21 del dlgs 387\98) e dal dpr 150\99 che prevedeva che tutti a Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della suddetta carriera direttiva ordinaria dovessero venire garantite le professionalità acquisite nel precedente ordinamento ( art. 80 dpr 287\92) , e che gli stessi dovessero venire inquadrati tra i Dirigenti di 2° fascia, e tra questi dovessero transitare alla superiore 1° fascia, solo coloro che avevano ricoperto incarichi di direzione di uffici per un periodo di almeno cinque anni ( dpr 150\99).
- Poiche alla data di entrata in vigore del suddetto dpr 150\99 con il quale era stato approvato il regolamento di attuazione del dlgs 29\93, non erano stati ancora espletati i concorsi previsti dall’art. 28 del dlgs 29\93,
- appare evidente che l’inquadramento nella 1° fascia non poteva che competere esclusivamente ai vecchi dirigenti, ossia a coloro che erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72, dirigenti a cui competeva in aggiunta al trattamento di base, una indennità pensionabile prevista dalla legge 334\97 .
Il fatto che l’inquadramento tra i Dirigenti di 1° fascia competesse soltanto a coloro che erano stati assunti nei ruoli della Carriera direttiva ordinariadisciplinata dal dpr 748\72, ossia gli unici che a quella data potevano aver ricoperto incarichi di direzione di uffici e reparti per almeno cinque anni, e che agli stessi competesse l’indennità di posizione di cui alla legge 334\97, indennità pensionabile correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite,
- scatenò una guerra senza quartiere – all’interno del Ministero delle Finanze , guerra a cui parteciparono le forze politiche in quanto la stessa indennità competeva anche agli ex parlamentari non titolari di assegno vitalizio .
- Guerra in cui ebbero la peggio coloro che erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della soppressa Intendenza di Finanza, ossia i Dirigenti che avevano diritto (prima di tutti gli altri) a transitare alla 1° fascia perchè avevano ricoperto incarichi di direzione di uffici e reparti ben oltre i cinque anni, dirigenti che avrebbero dovuto venire restituiti ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza ai sensi della legge Bassanini n.127\97 (art. 17 comma 82), dirigenti che invece furono oggetto di una vera e propria
- “ campagna del Fango “ che portò, in aggiunta alla retrocessione in carriera, la loro rimozione dagli incarichi di direzione fino ad allora ricoperti, e alla collocazione al posto loro, proprio di un gruppo di Dirigenti che con sistemi su cui sarebbe il caso di indagare per gli inquietanti risvolti penali, si attivò perchè venissero esautorati dai loro incarichi soprattutto i Dirigenti delle ex Intendenze di Finanza che avevano ricoperto incarichi di direzione di uffici e reparti per almeno cinque anni, condizione prevista dal dpr 150\99 per poter transitare dalla 2° alla 1° fascia dirigenziale istituita dal dlgs 29\93 .
- Infatti l’Amministrazione finanziaria invece di dare adempimento a quanto previsto dall’art.17 co.82 della legge 127\97 e di quanto previsto dal dpr 150\99 , “ assegnò” i posti dei dirigenti perseguitati (soprattutto quelli degli ex Intendenti di Finanza)
- agli autori della “macchina del fango”, che, impadronitasi dei vertici del Ministero imposero a se stessi e a tutti i dirigenti collocati nella IX qualifica funzionale, e pertanto retrocessi in carriera, una nuova prova concorsuale “interna“, giustificata come modalità alternativa ad un contenzioso per ottenere più velocemente la restituzione dei dirigenti dalla posizione della IX qualifica funzionale ai ruoli di legittima appartenenza,concorsi ovviamente truccati e pilotati da costoro che nella prova selettiva risultarono tutti vincitori e coloro che avevano titolo all’inquadramento nella 1° fascia ottennero solo l’idoneità alla dirigenza ! Ovviamente si trattava di concorso fasullo”,ossia un secondo concorso non previsto dalla legge”
- Infatti per accedere alla Dirigenza bastava aver superato un solo e unico primo concorso, e che il secondo concorso (fasullo) “era stato inventato“ solo per portare via il posto al collega Dirigente, che avendo più titoli (direzione uffici e reparti per 5 anni) aveva conseguito anche il diritto all’inquadramento nella qualifica di Dirigente superiore nonchè a percepire in aggiunta allo stipendio, una indennità pensionabile correlata alle funzioni, dal momento che la progressione in carriera dei Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72 si realizzava semplicente “ per anzianita di servizio e con giudizi di non demerito” come precisato anche dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 521 del 17.12.1987.
- Da allora costoro - gli scippatori - hanno costituto una vera e propria “organizzazione illegale” che si è impadronita dei vertici del Ministero dell’Economia e Finanze, e tra questi sono compresi i vertici di Equitalia, che si accanisce contro i più deboli e proteggere invece i grandi evasori fiscali .
- I loro comportamenti illeciti e illegittimi, sono stato stigmatizzati anche dal Tar del Lazio nella sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1.200 dirigenti, 800 incarichi di funzione sono stati conferiti “a nominati”, ossia a semplici impiegati invece di veri dirigenti, che risultano tuttora assurdamente inquadrati ancora nella nona qualifica funzionale e successive modifiche peggiorative.
Ma allora ci chiediamo a quale personale si rivolgeva il legislatore quando ha emanato l’art. 10 della legge 358\91 con la quale si modificavano le qualifiche dei dirigenti individuate nella tabella VI allegata al dpr 748\72 che identificava le qualifiche dei dirigenti dei vari uffici dell’amministrazione Finanziaria ?
Era ovvio che si rivolgeva ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, dirigenti che una organizzazione criminale sovranazionale ha voluto decapitare - con il loro collocamento nella IX qualifica funzionale - .
Perchè se non fossero stati estromessi dal loro ruolo e dalle loro funzioni dirigenziali (ruolo e funzioni conferite al momento della loro assunzione in servizio contestualmente all’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso da parte del Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\75)
I veri dirigenti delle ex Intendenze di Finanza, avrebbero certamente impedito le seguenti gravissime illegalità perpetrate ai danni delle casse dello Stato e quindi a danno del popolo Italiano :
1) la svendita del demanio, del patrimonio dello Stato e quello degli Enti Previdenziali
2) il mancato introito del ricavato della vendita per l’abbattimento del debito pubblico
3) L’annullamento delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia negli ultimi anni
4) Il gravissimo danno al prestigio l’onore e all’immagine dello Stato e del suo Ministero dell’Economia e Finanze .
Danni che potevano venire facilmente evitati se non fossero stati “ Dolosamente decapitati “ i vertici dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato i cui Dirigenti avrebbero potuto rammentare ai rispettivi Ministri quanto gli studenti di Giurisprudenza apprendono alla 1° lezione del 1° anno, ossia quanto previsto all’art. 11 delle “ disposizioni sulla legge in generale “ approvate con R.D. 262\1942 dove si prevede che:
“ La legge non dispone che per l’avvenire , e che essa non ha effetto retroattivo”
Regola\principio ripetutamente ribadito dalla :
a) Corte Costituzionale, (ex multis) con sentenza n. 525 del 22.11.2000 (pubblicata su G.U. n.49 del 29.11.2000) dove la Corte conferma: “ l’esclusione degli effetti retroattivi della norma giuridica in quanto inciderebbe irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti ledendo il diritto del cittadino sull’affidamento e nella sicurezza giuridica, principio essenziale dello “ Stato di Diritto”.I Dirigenti onesti, se lasciati al posto loro avrebbero potuto richiamare l’attenzione della classe politica anche sul fatto che :
b) la Cassazione a sezioni unite civili ( ex plurimis ) sentenza n. 4212 del 19 luglio 1982, aveva ripetutamente sottolineato in diverse Sentenze che “caratteri distintivi dell’Ente Pubblico devono venire individuati più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico di assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, a cui sono sottoposte le persone giuridiche a cui sono trasferiti i poteri e le prerogative analoghi a quelli dello Stato, e tutto ciò in attuazione dell’art.103 della Costituzione, dove si prevede che la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (come il r.d. 1214\1934, d.l.453\93 conv. Legge 19\94, legge n. 20\1994).
Per quanto sopra esposto si chiede che codesta Corte dei Conti voglia accertare la verità dei fatti come sopra documentati, e :
1) voglia attivarsi affinchè la Corte Costituzionale si pronunci sulla violazione dei principi costituzionali da parte di “Leggi Ordinarie “ che hanno modificato “ leggi speciali” quali” l’art.14 del dlgs 279\97 che in combinato disposto con l’art. 1 del dlgs 173\03 ha modificato l’art. 822 del codice civile, abolendo la distinzione giuridica tra : Patrimonio Disponibile e Patrimonio Indisponibile dello Stato, “distinzione giuridica“ legata indissolubilmente alle Guarentigie Costituzionali e alle molteplici norme “Speciali” sulla Contabilita di Stato, del Provveditorato Generale dello Stato, e del codice civile art. 822 e seguenti,
2) nonchè l’incostituzionalità della legge 448\98 dove si prevede che possa venire venduto\dismesso \alienato l’ immenso patrimonio storico artistico archeologico dello Stato Italiano, patrimonio che tutto il mondo ci ha sempre invidiato, compresi i beni vincolati dalla legge 1098\1939 con le modalità di vendita equiparate a quelle concesse ai privati dall’art.24 della legge 488\99, dove si prevede che l’acquirente possa venire identificato attraverso una procedura competitiva, in colui che è disposto ad acquistare l’intero complesso dei beni identificati col termine “Cose di Antichità”.
3) che vengano dichiarate nulle ab origine tutte le “Dismissioni“ del patrimonio dello Stato effettuate ai sensi dei “poteri speciali “ che il d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 ha conferito ai Politici (Ministro del Tesoro e Ministro delle Finanze) anziché ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione posti nella posizione di vertice equivalente ed equiparata a quella un tempo ricoperta dagli Intendenti di Finanza ai sensi del r.d. 185\1933 e del dpr 72\1955, poteri che erano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 103 comma 2° della Costituzione.
4) La suddetta richiesta di annullamento e’ suffragata dal fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 26 marzo 2009, causa C – 326107 ha condannato l’Italia per i “ poteri speciali” che sono stati conferiti al Ministro del Tesoro e delle Finanze, in quanto i suddetti “Poteri Speciali“ si pongono in contrasto con i principi dettati dalla normativa comunitaria, di cui all’art.260 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
in particolare l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli artt. 43 e 56 del Trattato CE. , e che a seguito della “condanna“ l’Italia ha dovuto emanare il DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\1994 convertito nella legge 474\94, che conferiva “ poteri speciali” ai politici (Ministro del Tesoro e ministro delle Finanze).
5) Pertanto in conseguenza della suddetta abrogazione, risultano abrogate anche le privatizzazioni effettuate dall’autorità politica - tramite poteri speciali - anzichè dall’autorità amministrativa, come previsto dall’art. 829 del codice civile dove si prevede che un bene del demanio pubblico per poter essere venduto
(in quanto ritenuto non più rispondente alle esigenze della collettività) deve transitare\passare dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, e che la suddetta modificazione giuridica deve essere dichiarata da una autorità amministrativa, distinzione giuridica prevista dall’art. 826 del codice civile, articolo nel quale vengono elencati i beni facenti parte del patrimonio disponibile ed i beni facenti parte del patrimonio indisponibile, distinzione giuridica che sarebbe venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dlgs 279\97 e dell’art. 1 del dlgs 173\03 ( legge ordinaria ) che ha modificato l’art. 822 e 826 del codice civile ,che ha consentito la “vendita” e il successivo riaffitto a prezzi esorbitanti dallo stesso acquirente persino degli immobili che un tempo erano destinati ad accogliere le sedi delle Intendenze di Finanza e della Guardia di Finanza, svendite e riaffitti su cui tuttora indaga la Procura della Repubblica di Cagliari e Oristano in quanto gli acquirenti risultano appartenere a famiglie camorristiche cui ancora si indaga.
- Modifica del codice civile di cui deve venire dichiarata l’incostituzionalità, dal momento che la suddetta distinzione giuridica ( disponibile\indisponibile) era contemplata non solo dall’art. 822 e 826 del codice civile, ma era regolata anche dalle norme speciali sulla contabilità di Stato, modifica (del codice civile ) effettuata pertanto in violazione del principio ermeneutico che recita: “ lex posteriori generalis non derogat priori speciali “.
6) Per i suddetti motivi e a seguito dell’emanazione del DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94, e di conseguenza anche l’art. 4 comma 227 e comma 320 della legge 350\2003).
7) Sempre, e di conseguenza dovrebbero risultare abrogati anche i seguenti DPCM: DPCM 5 ottobre 1995; DPCM 21/03/1997; DPCM 17/09/1999; DPCM 28/09/1999; DPCM 23/03/2006.
Con i quali si è proceduto alla privatizzazione (tramite poteri speciali) delle società del gruppo ENI Spa, del gruppo STET (STET Spa, telecom italia spa) società del gruppo Enel (Enel spa, Enel distribuzione spa, Enel produzione spa, società del gruppo Finmeccanica spa, e società del gruppo Snam rete Gas spa, anche l’art.4 comma 227 e 320 della legge 350\2003
8) E, sempre di conseguenza, con la soppressione dell’art.2 del d.l.332\ 94. convertito nella legge 474\94 da parte del DPCM 20 maggio 2010) dovrebbe venire richiesta abrogazione per l’Incostituzionalità dell’art. 3 comma 111 della legge 662\1996 che riscrive l’art. 14 bis della legge 86\94 , articolo (14 bis) introdotto dal d.l. 406\95 convertito dalla legge 503\95 dove si prevede che il Ministro del Tesoro (uomo politico e non Dirigente dello Stato) in base ai “ poteri speciali” conferiti dal d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 è autorizzato a vendere a società private di gestione il patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, con modalità di vendita in uso nei mercati finanziari individuando senza regole gli acquirenti tra “ soggetti che dimostrino idonea capacità imprenditoriale” oppure a società private di gestione che “non possono venire controllate neanche indirettamente dagli Enti Previdenziali conferenti il patrimonio immobiliare.
9) Che voglia condannare il dott. Befera al risarcimento dei gravissimi danni Causati all’erario nella sua condotta tenuta nella doppia veste di Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Direttore Generale di Equitalia Spa
A) E per aver autorizzato dei semplici impiegati, anzichè i dirigenti inquadrati nella IX qualifica funzionale in servizio nell’Agenzia delle Entrate, alla sottoscrizione degli atti di accertamento e di iscrizione a ruolo da trasmettere ad Equitalia spa per la riscossione;
B) per aver autorizzato Equitalia spa alla notifica degli atti di accertamento e riscossione da parte di personale (messi notificatori) privi del prescritto titolo abilitante;
Comportamenti che potrebbero causare la nullita di tutti gli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, dal momento che è vietata la riemissione delle Cartelle Esattoriali già notificate in base al principio giuridico “ Ne Bis In Idem “
comportamenti che risultano comprovati :
1) dalla sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 377 del 9 dicembre 2007 dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti, ottocento incarichi di funzione dirigenziale sono stati conferiti a semplici impiegati anzichè ai dirigenti in servizio, dirigenti che seppure inquadrati nella IX qualifica funzionale, erano gli unici funzionari che in assenza del Dirigente Titolare, ai sensi dell’art. 20 del dpr 266\1987 potevano sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
2) Dalla Determinazione della Corte dei Conti sezione di Controllo sugli Enti n.31\2008 depositata il 28 marzo 2008 e dalla Determinazione n. 43\2010 depositata il 18.05.2010 si sancisce l’assoggettamento della gestione finanziaria di Equitalia Spa al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 259\58 art. 2 e 3, dove si precisa che la notifica degli atti emessi da Equitalia Spa deve essere effettuata da messi notificatori che abbiano i requisiti previsti dall’art. 12 e 13 del dlgs 59\2010 nonchè di quanto previsto dall’art 36 del d.l. 248\2007 convertito nella legge 31\2008 dove al comma 4 ter si prevede che “la cartella di pagamento” di cui all’art. 25 del dpr 602\1973 e successive modifiche deve contenere – a pena di nullità - l’indicazione del “ Dirigente “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, e che la notifica degli atti da parte di Equitalia spa, può essere effettuata (dalla data di entrata in vigore della legge n.31\08) oltre che dai messi notificatori abilitati, anche tramite il sevizio postale con le modalità previste dall’art.7 della legge 890\1982 come integrato dall’art. 36 comma 2 quater e 2 quinquies del d.l. 248\07 convertito nella legge 31\2008.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile dall’esposizione dei fatti sopradescritti e scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
AL COMANDO DELLA STAZIONE DEI CARABINIERI
SEDE
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE
SEDE
ALLA COMPETENTE PROCURA DELLA REPUBBLICA
SEDE
E, p. C. AD ALTRI.
QUERELA/DENUNCIA CONTRO :
1) Tutti i Presidenti della Repubblica in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
2) Tutti i Presidenti del consiglio dei ministri in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati
3) Tutti i Presidenti della Camera in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
4) Tutti i Presidenti della Camera in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
5) Tutti i Ministri del Tesoro in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
6) Tutti i Ministri delle finanze in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati ;
7) Tutti gli ottocento Dirigenti Generali dello Stato in attività sottocitati a partire dall’inizio dei fatti;
8) Il sig.r Befera come Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Spa;
9) Tutti i Parlamentari che in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
10) Tutti i segretari dei partiti parlamentari in carica a partire dalle date di inizio dei fatti denunciati;
11) Tutti i Dirigenti della Ragioneria Generale dello Stato in carica dall’inizio dei fatti denunciati;
12) E quant’altri coinvolti nei fatti qui descritti che si ravvisassero nel corso delle indagini.
Per le ipotesi dei reati p. e p. dagli articoli:
1) Alto tradimento (art.90 Costituzione);
2) Concorso formale in reato continuato (art.81 c.p.);
3) Pene per coloro che concorrono nel reato (art.110 c.p.);
4) Circostanze aggravanti (art.112 c.p.);
5) Attentato contro l’integrità l’indipendenza e l’unità dello Stato (art.241 c.p.);
6) Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano (art.243 c.p.);
7) Corruzione del cittadino da parte dello straniero (art.246 c.p.);
8) Infedeltà in affari di Stato (art.264 c.p.);
9) Attentato contro la Costituzione dello Stato (art.283 c.p.);
10) Usurpazione di potere politico o comando militare (art.287 c.p.):
11) Attentati contro i diritti politici del cittadino (art.294 c.p.);
12) Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art.319 c.p.);
13) Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art.320 c.p.);
14) Abuso d’ufficio (art.323 c.p.);
15) Omissione di atti d’ufficio (art.328 c.p.);
16) Interruzione d’un servizio pubblico o di pubblica utilità (art.331 c.p.);
17) Usurpazione di funzioni pubbliche (art. 347 c.p.);
18) Associazione a delinquere (art.416 bis);
19) Circostanze aggravanti (art.456 c.p.);
20) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.476 c.p.);
21) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.477 c.p.);
22) Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.479 c.p.);
23) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati (art.480 c.p.);
24) Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art.481 c.p.);
25) Falsità materiale commessa dal privato (art.482 c.p.);
26) Falsità ideologica commessa dal privato in atti pubblici (art.483 c.p.);
27) Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.);
28) Istigazione o aiuto al suicidio (art.580 c.p.);
29) Riduzione in schiavitù (art.600 c.p.);
30) Furto (art.624 c.p.);
31) Truffa (art.640 c.p.);
32) Circonvenzione di persone incapaci (art.643 c.p.);
33) Abuso della credulità popolare (art.661 c.p.);
Ed eventuali altre fattispecie di reato che venissero rilevate nel corso delle indagini.-
SCENARIO
Denuncia di atti gravissimi messi in atto dalle più alte cariche dello Stato, dai “grands commis” dagli alti funzionari dello Stato in danno dell’erario e all’economia del paese nel corso di alcuni decenni scaturente nella perdita delle sicurezze giuridiche che garantivano le proprietà dello Stato; tutte indefessamente e gradualmente abrogate da leggi ordinarie palesemente incostituzionali, rese operative e valide dalla censurabile inazione della corte dei conti (oltre che di altri apparati dello Stato), sul cui comportamento dovrebbe indagare la Magistratura Ordinaria e contabile a seguito dei fatti che con la presente si intende denunciare.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Ai sensi del : R.D. 1214\1934; d.l. 453\1993 convertito nella legge 19\1994; legge 20\1994, ed altro.-
ESPOSTO
A codesta Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale, quale Ordine Magistrale autonomo e indipendente da ogni altro potere, a cui l’art. 103 co. 2 e l’art. 104 co. 2 della Costituzione attribuisce competenza esclusiva nelle materie di contabilità pubblica,
- i fatti e i comportamenti appresso rappresentati, che hanno determinato come conseguenza gravissimi danni all’Erario, fatti e comportamenti messi in atto dagli attuali Dirigenti Generali dell’Amministrazione Finanziaria in aperta violazione dei “ criteri e principi “ enunciati dall’art. 54 e 97 della Costituzione, così come recepiti dall’art.1 e dall’art.5 primo comma del dlgs 165\01 dove l’art. 5 prevede :
1) che “ le Pubbliche Amministrazioni assumono ogni determinazione organizzativa dei pubblici uffici, assicurando l’attuazione dei “principi“ enunciati dall’art. 2 co.1 dello stesso decreto (dlgs 165\01) nella esclusiva rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa”
- che i “criteri di organizzazione” enunciati dall’art 2 co.1 bis del dlgs 165\01 sono attuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali , e dove l’art. 2 co. 1 bis e’ stato introdotto dall’art. 176 del dlgs 196\2003 sulla tutela dei dati personali.
Infatti se è vero quanto sancito dalla :
- Corte dei Conti Sezione del controllo sugli enti con
- 1) determinazione 43\2010 nell’adunanza dell’11 maggio 2010 e con
2) determinazione n. 31 “ del 28 marzo 2008
- Corte Costituzionale con Sentenza n. 351\2008
- Corte Costituzionale con ordinanza n. 377 del 9.12.2007
- Consiglio di Stato con decisione della IV sez. n. 03812\2012 del 27.06.2012
- Consiglio di Stato con decisione della IV sez. n. 3802 del 7.07.2000
- Consiglio di Stato con decisione della IV sez. n. 22.06.2000
- Cassazione sez Unite civili n. 4212 del 19.07.1982
- Commissione Trib. Region. Lazio sentenza n. 43\37\09 - 37° sezione
Allora è altrettanto vero che ci troviamo di fronte al peggiore e più devastante “danno all’erario“ che si sia realizzato nella Storia della nostra “Repubblica”, una vera è propria rapina dello “Stato”, danno che ha avuto ripercussioni talmente gravi sull’economia del nostro paese, che le conseguenze più evidenti sono la perdita dei posti di lavoro e la conseguente riduzione delle “capacita d’acquisto delle famiglie italiane”.
Gli Italiani si trovano oggi costretti a restituire un “debito pubblico” (tutto da dimostrare) che è cresciuto a dismisura in questi ultimi venti anni nonostante che contemporaneamente si sia proceduto alla vendita di un patrimonio immobiliare dello Stato (Demanio) di valore inestimabile, compresa la vendita\alienazione\ valorizzazione\privatizzazione dell’Industria di Stato, e del patrimonio immobiliare degli Enti Previdenziali.
“Debito pubblico” che, oltre a tutti i motivi ci vario ordine già denunciati in altre occasioni, ai sensi della legge 432\1993 in quanto il ricavato della suddetta vendita (meglio più precisamente chiamarla svendita, o meglio ancora “regalia”) avrebbe dovuto venire “prioritariamente destinato”all’estinzione del suddetto “debito pubblico“ tramite l’ammortamento dei Titoli di Stato.
Tuttavia così non è stato, e le cause sono riconducibili esclusivamente alla violazione delle norme sulla Contabilità di Stato, la cui giurisdizione è demandata dall’art. 103 della Costituzione alla competenza della Corte dei Conti.
Infatti dopo la soppressione delle Intendenze di Finanza, nessuna pubblica amministrazione ha vigilato perchè si desse attuazione alla legge 432\1993 che aveva istituito il Fondo di ammortamento dei Titoli di Stato, fondo a cui dovevano affluire i proventi delle privatizzazione\dismissioni\vendita\alienazione\ valorizzazione dei beni immobili dello Stato, dell’Industria di Stato, compresa la vendita del patrimonio immobiliare “indisponibile” degli Enti Previdenziali, patrimonio immenso che invece è stato dismesso\ venduto\regalato in deroga alle norme sulla contabilità di stato, ossia in deroga al principio sancito dall’art. 25 co. 2° della Costituzione e dall’art.11 delle preleggi approvate con r.d. 262 del 16 marzo 1942 e dal dpr 1092\1985, dove si prevede che la legge non può disporre che per l’avvenire, essa non deve avere mai effetto retroattivo.
Invece il suddetto patrimonio è stato alienato\ dismesso\ privatizzato “attraverso norme ordinarie che – con effetto retroattivo - hanno disposto deroghe a norme speciali” volando l’art. 42 e 43 della Costituzione nonche’ l’art.834 del codice civile, articolo posto a garanzia e tutela del principio ermeneutico che recita “ lex posteriori generalis non derogat priori speciali” e senza la preventiva e indispensabile – SDEMANIALIZZAZIONE – istituto giuridico che ai sensi dell’art. 829 del codice civile “deve essere dichiarato dall’Autorità Amministrativa” un tempo affidato alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza, anch’essi sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi art.1 r.d. 185\1933, dell’art. 52 del r.d.1214\1934, r.d.454\1909 art.35 legge1089\1939, dpr 72\1955, che controllava se l’attività di gestione dei beni del demanio fosse conforme a quanto previsto dalle norme sulla contabilità di Stato, e dove il r.d.454\1909 ( art.16, 21,22,23) prevedeva che in caso di alienazione del patrimonio “disponibile” i dirigenti delle Intendenze di Finanza dovessero verificare la regolarità della stima e dei dati trasmessi dagli Uffici Tecnici di Finanza, la validità e coerenza dei documenti trasmessi e la regolarità di tutte le fasi dell’Asta Pubblica.
La legge 1095\1935 e la legge 2207\1939 prevedevano inoltre che a maggiore garanzia, per la vendita del suddetto patrimonio (solo quello “disponibile”) fosse necessaria oltre che la firma dell’Intendente di Finanza, anche di quella del Prefetto, nonchè del preventivo parere favorevole dell’Autorità Militare più elevata in grado, presente sul territorio.
Invece attraverso una “ finzione giuridica “ illecita ed illegittima i suddetti beni dello Stato sono stati trasferiti e posti nella disponibilità di Società private di gestione di fondi immobiliari, appositamente costituite attraverso l’apporto di beni immobili dello Stato, ossia di Società private, che non potevano venire controllate “neanche indirettamente” dagli Enti dello Stato conferenti il loro patrimonio.
Inoltre, ai sensi legge 662\96 come modificata dal d.l. 79\97 convertito nella legge 140\97, dalla legge 448\98 successivamente modificata dalla legge 488\1999, - l’art. 19 della legge 448\98 ha previsto che il Ministro delle Finanze (figura politica) potesse vendere a delle società per azioni anche appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili dello Stato, in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, che la valutazione sul valore dei beni…. compresi quelli di interesse storico e artistico potesse venire affidata a uno o più consulenti finanziari o immobiliari italiani o stranieri, scelti in deroga alle norme sulla contabilità di Stato, e quindi delle norme sulla trascrizione, iscrizione annotazione sui pubblici registri previste dal dpr 635\1972.
NORME, TUTTE, PALESEMENTE INCOSTITUZIONALI EMANATE IN APERTA VIOLAZIONE DEL CONCETTO DI PUBBLICO SERVIZIO E DELL’INTERESSE GENERALE” DI CUI ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE E DELL’ART. 822 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE!
Infatti contravvenendo ai “principi“ sanciti dall’art. 54 co.2 e dall’art. 97 della Costituzione, con
- d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 e con
- legge 662\96 art. 3 comma 111
(che riscrive l’art.14 bis della legge 86\94, originariamente introdotto dall’art.14 bis del d.l. 406\95 convertito nella legge 503\95) sono stati trasferiti in capo ad uomini politici (Ministro Tesoro e Finanze) le competenze degli Intendenti di Finanza custodi e tutori esclusivi degli interessi vitali dello Stato, Intendenti di finanza che erano gli unici Dirigenti Generali posti ai vertici del Ministero delle Finanze, le cui competenze erano state individuate anche nelle seguenti norme sulla Contabilità di Stato :
- il R.D. 2440\23;il R.D. 94\1923; il R.D. 827\1924; il R.D. 185\1933 ( art. 1,78,79,80); il R.D. 1214\1934; la legge 468\78; la legge 362\88.-
Intendenti di Finanza che esercitavano il controllo anche sul corretto andamento di tutti gli altri uffici finanziari ai sensi del R.D.185\1933 ( art.1,78,79,80) e del dpr 72\1955, compresi gli uffici a cui venivano demandate le attività di riscossione dei tributi, tra cui erano comprese anche le attività demandate agli “agenti di riscossione” attualmente in capo ad Equitalia S.p.a. il cui attuale Direttore Befera agisce da Controllato e Controllore in quanto riveste contemporaneamente la doppia carica di Direttore anche dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia, in aperta violazione dei controlli sulla riscossione previsti dall’art. 5 del dlgs 112\99.
- Invece non sono state demandate ad Equitalia S.p.a (e a nessun altro) le competenze esercitate un tempo dalle Intendenze di Finanza ai sensi dell’art.19 del dpr 602\1973 (testo storico) che affidava alla esclusiva competenza degli Intendenti di Finanza “la prolungata rateazione dei debiti di imposta per la comprovata necessità di mantenere i livelli occupazionali, e al fine di assicurare il proseguimento delle attività produttive tenuto conto della localizzazione delle imprese”
- nonchè quanto previsto dall’art.16 della legge 408\90, che attribuiva all’Intendente di Finanza il potere di definire le controversie sulle pene pecuniarie, nonchè il potere esclusivo in tema di riscossione coattiva, compresa la sospensione - sine die - della riscossione con provvedimento motivato emanato in via definitiva.
2) Che il debito pubblico degli Italiani non dovrebbe più esistere (in quanto già pagato) ce lo spiega l’ex Ministro del Tesoro Emilio Barucci nel suo libro intitolato
“ LE PRIVATIZZAZIONI IN ITALIA” editore Carocci 1° edizione gennaio 2007
che ci racconta :
( a pagina 71) “ uno dei miti che spesso aleggia attorno alle privatizzazioni è che a livello mondiale l’intero processo sarebbe stato guidato da una intensa attività lobbistica da parte delle Banche d’Affari internazionali, le quali avrebbero intravisto nelle privatizzazione la possibilità di una fonte di guadagno notevole. Nel caso dell’Italia si fa spesso riferimento alla crociera che si tenne nel giugno del 1992 a bordo del panfilo “Britannia “ : in quella occasione il Direttore Generale del Tesoro Mario Draghi, incontrò le Banche d’Affari per illustrare il progetto del Governo sulla cessione dell’Industria di Stato. Le privatizzazioni, e non solo quelle italiane, hanno sicuramente contribuito a rimpinguare i profitti delle Banche d’Affari e le Banche d’Affari sicuramente correvano in via XX Settembre ( sede centrale del Ministero del Tesoro) per offrire i loro servigi al Ministero del Tesoro”
(a pagina 40) “il potere politico inizia ad occuparsi in modo sistematico di privatizzazioni all’inizio degli anni novanta, quando “ mani pulite” e la crisi della lira erano lontane. Il governo Andreotti nel documento programmatico (del 1990) individua in 6.000 miliardi di lire le risorse da reperire tramite le privatizzazioni.”
( a pagina 41) “ Con le privatizzazioni, si sarebbe definitivamente risanata la finanza pubblica, allargata la dimensione del mercato azionario nazionale attraendo capitali dall’estero, migliorata l’efficienza della gestione delle imprese pubbliche esponendole agli stimoli derivanti dalla concorrenza”.
E facendo riferimento alla cifra di 6.000 miliardi di lire come risorse da reperire tramite privatizzazioni, la Commissione Scognamiglio nominata dal Ministro del Tesoro Guido Carli, riteneva che tale cifra potesse essere raggiunta cedendo tra il 20% e il 30% del capitale delle società :ENEL,ENI,IMI,CREDIOP, società che comunque dovevano rimanere in mano pubblica,”
(a pagina 51 e 52) “ Con la legge 432\1993 viene istituito il Fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato: nel fondo confluiscono i proventi da dismissioni incassati dal Ministero del Tesoro, proventi che sono vincolati per legge alla riduzione del debito pubblico.
L’obiettivo perseguito tramite la costituzione del fondo per l’ammortamento dei Titoli di Stato era quello di legare le mani ai governi futuri, istituzionalizzando il principio per cui con la cessione di attivi, come le partecipazioni, non si possono finanziare i flussi di spesa ( correnti) ma si deve ridurre lo STOK del debito che grava sullo Stato”.
Nel suo libro l’ex Ministro Barucci racconta delle difficoltà incontrate ad ottenere i dati certi riscontrabili in documenti ufficiali relativi alle cessione dei suddetti attivi dello Stato, attivi ceduti attraverso le cosiddette “Privatizzazioni” che vengono elencate nel suo libro, elenco talmente affollato di cessioni, che anche agli occhi di chi è poco esperto della materia appare evidente come si sia ceduto un attivo assai maggiore di quanto ritenuto sufficiente, dalla Commissione Scognamiglio, a risanare il debito pubblico accumulato fino al 1993.
Ma allora ci si chiede, come sia possibile che il debito pubblico degli italiani sia cresciuto enormemente rispetto al passato, in un periodo nel qualesono state vendute non solo le partecipazioni dello Stato nell’industria, ma anche il patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, le cui entrate (fitti passivi) erano più che sufficienti per pagare le pensioni a tutti gli italiani, comprese le pensioni delle future generazioni senza gravare sulla spesa corrente ?
- in quanto nel 1992, tramite una errata e “dolosa” interpretazione del dpr 44\90,“sono stati decapitati i Vertici Dirigenziali del Ministero delle Finanze, del Ministero del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato (centrale,regionale e provinciale), decapitazione che si è realizzata con la loro retrocessione dai ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72,
“ai Ruoli Impiegatizi“ disciplinati dalla legge 312\80 i cui profili professionali sono stati individuati con dpr 1219\84 e con dpr 44\90, retrocessione in carriera illecita e illegittima in quanto effettuata in carriera diversa e inferiore rispetto a quella nella quale erano stati originariamente assunti e inquadrati in ruolo i Dirigenti dell’Amministrazione Finanziaria.
- Appare evidente che di conseguenza, con la decapitazione dei vertici (Dirigenti) del Ministero del Tesoro e del Ministero delle Finanze e della Ragioneria dello Stato sono venuti cadere i :
- controlli sulla gestione della “Spesa Pubblica” previsti dall’art. 81 e 103 co. 2° della Cost., dove si prevede che il bilancio dello Stato è regolato dalle norme speciali sulla contabilità di Stato, - e che la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
- Si tratta delle norme speciali che ai sensi del R.D. 2440\23 e del R.D. 827\1924 avevano affidato i suddetti controlli ai Dirigenti delle Intendenze di Finanza , ai Dirigenti del Ministero del Tesoro ai Dirigenti delle Ragionerie dello Stato e la giurisdizione sulle violazioni, ai Magistrati della Corte dei Conti .
- Controlli posti a garanzia dell’adempimento anche dei principi posti dalla Costituzione agli artt.54, 81 e 97, controlli affidati ai Dirigenti dello Stato, ossia a coloro che erano stati assunti tramite pubblico concorso nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva Ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata una prima volta dal dpr 748\72 e una seconda volta dal dlgs 29\93, Dirigenti le cui competenze, ruolo e funzioni risultano tutt’ora disciplinate dal dlgs 165\01 che li individua in combinato disposto, tra i seguenti art. 97 e 54 co. 2 Costituzione; art. 5 co. 1 dlgs 165\01; art. 2 co.1 e co. 1 bis) dlgs 165\01; art.16 co. 1 e co. 4 dlgs 165\01; art. 4 co. 2 e co. 3 dlgs 165\0, dove si prevede che :
- “ I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ambito degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante pubblico concorso ( art. 97 Cost.)”
- Che i cittadini cui sono affidate le pubbliche funzioni hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando Giuramento nei casi stabiliti dalla legge ( art 54 co. 2 Cost)”
- Che le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo, presentati dal Governo e predisposti dai Dirigenti del Ministero del Tesoro di concerto con i dirigenti del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica e del Ministero delle Finanze con le modalità previste della legge 468\1978 come modificata dalla legge 362\88( art. 81 Cost.)
- “che la rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa viene garantita dalle amministrazioni pubbliche con l’attuazione principi enunciati dall’art. 2 dlgs 165\01”
(art. 5 dlgs 165\01)
- che gli uffici pubblici devono essere organizzati secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge, e che la direzione degli uffici di maggiore rilevanza deve essere affidata ai Dirigenti che devono venire individuati nel rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali di cui al dlgs 196\03 art. 176,( art. 2 co. 1 e co. 1 bis dlgs 165\01).
- Il suddetto art. 2 comma 1 bis vuole precisare che l’individuazione dei Dirigenti da preporre ai vertici degli uffici si deve realizzare nel rispetto e la salvaguardia dei dati personali, facendo cosi salve le carriere dei dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, ristrutturata dal dlgs 29\93 e trasfuso nel dlgs 165\01, ossia tra i Dirigenti che sono stati illegittimamente retrocessi in carriera con il loro inquadramento nella IX qualifica funzionale, dirigenti che ai sensi del suddetto art. 2 comma 1 bis del dlgs 165\01, dovrebbero venire restituiti ai ruoli di legittima appartenenza se l’amministrazione ottemperasse all’obbligo della salvaguardia dei dati personali tra i quali rientrano certamente i dati riportati nei decreti di inquadramento nei ruoli (dirigenziali) nei quali della erano stati originariamente inquadrati prima in prova e poi in ruolo,presso l’Amministrazione Finanziaria.
- I compiti e i poteri dei dirigenti vengono individuati dall’art. 16( dlgs 165\01)dove si prevede che “ nell’ambito di quanto previsto dall’art. 4 co. 2(dlgs 165\01), solo i dirigenti preposti al vertice degli uffici dirigenziali possono adottare e sottoscrivere atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
- e che le attribuzioni dei Dirigenti possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di precise disposizioni legislative (art. 4 co. 3dlgs 165\01).
- Dirigenti a cui sono state demandate anche le competenze che l’art.17 della legge 146\80 affidava ai dirigenti delle Intendenze di Finanza,
- Competenze confermate dal dlgs 361\98 decreto emanato in attuazione degli artt.11 e 12 della legge 59\97 ( Bassanini), ossia gli articoli, in base ai quali ( art. 11) è stato emanato anche il dlgs 300\99 e il decreto prot. N. 1319 del 28.12.2000 rispettivamente
- - il decreto di istituzione delle Agenzie Fiscali (dpgs 300\99)
- - il decreto di attivazione delle agenzie Fiscali ( prot. N.1319\2000)
Dove l’art. 6 del decreto di attivazione delle Agenzie Fiscali prevedeva che alle stesse (Agenzie Fiscali) dovessero venire attribuite le funzioni già attribuite alle “strutture dei Dipartimenti“ che venivano contestualmente soppresse.
Strutture Dipartimentali che a loro volta, nell’anno 1992, erano subentrate agli uffici finanziari allora esistenti (comprese del Intendenze di Finanza) uffici TUTTI SOPPRESSI dall’art.75 del dpr 287\92, emanato in attuazione della legge 358\91, decreto che faceva comunque “salve” le professionalità acquisite dal Dirigenti in servizio nel precedente ordinamento (art.1 e 80 dlgs 287\92), compresi ovviamente i dirigenti delle Intendenze di Finanza.
Ne consegue che tutti i dirigenti dei vecchi uffici finanziari avrebbero dovuto dirigere anche le nuove strutture dei subentrati “Dipartimenti” e successivamente tutte le strutture delle Attuali Agenzie Fiscali nonchè le strutture operative di Equitalia, essendo subentrata la stessa Equitalia) nelle funzioni un tempo affidate dalla legge agli Intendenti Di Finanza ai sensi dell’art. 24 del dpr 602\1973 dove si prevedeva che “ il ruolo è consegnato all’esattore dall’intendenza di finanza e che la sospensione e la rateizzazione della riscossione prevista dall’art. 39 e 19 del dpr 602\73 era sempre di competenza dell’Intendente di Finanza che ai sensi dell’art. 19 dello stesso decreto e dell’art. 36 comma 3 del dlgs 46\99 (sezione staccata della direzione regionale delle entrate) solo l’Intendente di finanza aveva i poteri per concedere le suddette agevolazioni“ per comprovata necessità di mantenere livelli occupazionali “e di assicurare il proseguimento di attività produttive, tenuto conto della localizzazione delle imprese in regioni ultraperiferiche a scarsa densità demografica come la Sardegna,
- e cio in ossequio al “ principio di non discrimine “ fissato dall’art. 299 paragrafo 2 del Trattato CEE modificato dal Trattato di Amsterdam, dove si prevede la concessione di particolari agevolazioni atte a compensare i sovra costi di trasporto nei territori ritenuti meritevoli di specifici aiuti utili alla sviluppo economico e alla coesione sociale.
3) Che le suddette competenze competessero esclusivamente ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva delle Intendenze di Finanza lo aveva previsto l’art. 80 del dpr 287\92 quando assicurava ai Dirigenti in servizio, la salvaguardia delle professionalità acquisite nel precedente ordinamento, e la valenza della suddetta
Previsione e’ stata confermata dal Consiglio di Stato con decisione della IV sezione n. 3802 del 7.07.2000 e dal Consiglio di Stato con decisione della IV sezione n. 3499 del 22.06.2000, dove il Consiglio di Stato precisa che l’art. 3 del dlgs 29\93 attribuisce ai soli Dirigenti l’emanazione di atti di pertinenza dell’amministrazione, ivi compresi quelli che la impegnano verso l’esterno, nonchè gli atti relativi alla gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, ed anche quella relativa alla gestione delle risorse umane, che vale a collocare i dirigenti in una posizione di responsabilità del tutto peculiare, cui non è in alcun modo assimilabile quella del personale che non sia stato assunto nei ruoli e nelle qualifiche dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72,
- dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 351\2008, con la quale la Corte, chiamata a pronunciarsi sullo Spoils System subìto da un dirigente assunto nei Ruoli Dirigenziali della Pubblica Amministrazione, a cui veniva riconosciuto un risarcimento economico come equo indennizzo in alternativa alla reintegrazione nei ruoli della Pubblica Amministrazione di appartenenza, ha tenuto a precisare che:
“ il risarcimento economico dei danni offerto al Dirigente come – tutela equivalente - non ripara il danno che lo Spoil Sistem ha arrecato all’interesse della Collettività.
L’interesse della Collettività alla reintegrazione d’ufficio del Dirigente dello Stato è anche interesse all’esercizio del dovere individuale (del Dirigente) di svolgimento di pubbliche funzioni con le modalità per le quali ha prestato giuramento di svolgerle (funzioni) con disciplina ed onore, secondo quanto previsto dall’art. 54 co 2 della Costituzione”.
La Corte Costituzionale con la Sentenza 351\2008 ha voluto ribadire come la neutralità, l’imparzialità, la legalità, il buon andamento sono presidi da conservare nell’interesse dei cittadini che altrimenti non sarebbero uguali di fronte alla legge in termini di servizi, regole, diritti e doveri, che la funzione pubblica è un valore in sè, è un presidio democratico contro possibili arbitri e ingiustizie del potere, è un’argine all’egoismo dei singoli e delle maggioranze politiche.
Avere ai vertici delle Pubbliche Amministrazioni Dirigenti di carriera, assunti tramite pubblici concorsi, anzichè di nominati, non solo consente ai dirigenti di affermare autonomi poteri, ma permette loro di mettersi al servizio dei reali interessi della gente, di essere custodi di valori condivisi, di fare argine alle sempre possibili prepotenze di Singoli, di Gruppi Organizzati o di Poteri Forti.
4) In tal senso si è espresso anche il Tar del Lazio con sentenza n.6884 del 1° agosto 2011 che ci ha svelato un importante segreto di Stato, infatti ha dichiarato illeciti e illegittimi gli ottocento incarichi dirigenziali conferiti a semplici impiegati invece dei veri Dirigenti delle Agenzie delle Entrate sparse nelle varie sedi d’Italia.
Pertanto se è vero che su un organico di 1.200 dirigenti solo 400 posti risultano coperti da dirigenti abilitati (ossia assunti tramite regolare concorso) e gli atri 800 incarichi sono stati conferiti a dei “nominati“
“ alla luce di quanto previsto dalla normativa sulla formazione delle piante organiche“
i suddetti ottocento incarichi conferiti “a nominati”, non possono essere altro che posti in organico sottratti ai veri Dirigenti del Ministero dell’Economia e finanze, che a causa di una erronea interpretazione del dpr 44\90, erano stati illegittimamente inquadrati nella nona qualifica funzionale, Dirigenti che,
- se l’erroneo inquadramento nella IX qualifica si fosse realizzato in buona fede -
avrebbero dovuto venire restituiti ai ruoli di legittima appartenenza, dopo che l’art.17 co. 82 della legge 127\97 aveva abrogato le norme con le quali anche i Segretari Comunali erano stati erroneamente e illegittimamente retrocessi in carriera con il loro inquadramento nella nona qualifica funzionale,
- E la restituzione si rendeva d’obbligo dal momento che la carriera dei Segretari Comunali risultava equiparata a quella dei Dirigenti del Ministero delle Finanze assunti nei ruoli dirigenziali della Carriera Direttiva disciplinata dal dpr 748\72 e ristrutturata dal dlgs 29\93,
- e dal momento che detta equiparazione era prevista all’art. 25 e nelle tabelle allegate al dpr 749\72 e che la stessa (equiparazione) è stata ribadita dall’art.11 bis del d.l. 283\81 convertito dalla legge 432\81, dal d.l. 2\85 convertito dalla legge 72\85, dall’art. 2 co. 4 del dlgs 29\93 nonche dalla legge 334\97 .
tenuto conto poi che:
5) La Corte dei Conti sezione di controllo sugli enti con determinazione n. 31\2008 nell’adunanza del 28 marzo 2008 e n. 43\2010 nell’adunanza dell’11 maggio 2010 e
6) il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) con sentenza n. 03812\2012 depositata in segreteria il 27.06.2012, hanno precisano che anche dopo l’entrata in vigore dell’art.36, comma 4 septies della legge n.31\2008 introdotto in sede di conversione del decreto legge n.248\2007, Equitalia S.p.a. è sottoposta al controllo della Corte dei Conti previsto dall’art. 100, co. 2 della Costituzione e della sua legge di attuazione n. 259\1958, rimanendo immutati in capo ad Equitalia S.p.a. i presupposti di soggetto che fruisce di contribuzioni ordinarie pubbliche, costituito con apporto di risorse pubbliche al patrimonio e con integrale sottoscrizione del capitale sociale, pertanto il Consiglio di Stato sostiene che l’attività di riscossione essendo stata devoluta all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 3 del d.l. 203\2005 convertito nella legge 248\2005, i cui uffici sono incardinati nella Pubblica Amministrazione, per cui appare evidente che anche - Equitalia S.p.a. - agendo in qualità di agente della riscossione – in quanto concessionario di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 45 del dlgs 112\99, deve utilizzare per tutte le incombenze esclusivamente personale che opera in regime di diritto pubblico, ossia attraverso i Dirigenti della Pubblica Amministrazione, compreso il personale che effettua la notificazione degli atti della riscossione, ossia i “ messi notificatori “ che devono essere abilitati alla professione ai sensi dell’art. 12 e 13 del dlgs 59\2012 che ha recepito la normativa comunitaria.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la succitata sentenza n. 03812\2012 della IV sezione, depositata in segreteria il 27.06.2012, ha fatto di più:
- ha precisato che tutto il personale utilizzato per le incombenze della riscossione deve essere incardinato nella Pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1 co. 2 del dlgs 165\01.
Il Consiglio di Stato, nel richiamare le previsioni di cui all’articolo 1 del dlgs 165\01, sta confermando quanto previsto dall’art. 42 del dpr 600\73 dove si prevede che anche la sottoscrizione dei ruoli da trasmettere ad Equitalia per la riscossione devono venire sottoscritti esclusivamente dai Dirigenti, dal momento che solo ai Dirigenti compete l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, come sancito dall’art. 16 co. 1 e dall’art. 4 co. 2 del dlgs 165\01 e dove l’art.1 che al co. 3 dello stesso decreto precisa che : “le disposizioni contenute nel presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, principi costituzionali desumibili anche dall’art. 2 della legge 421\92 e dall’art. 11 co.4 della legge 59\97.
Invece come ci ha svelato il tar del Lazio con sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011,
la trasmissione dei ruoli ad Equitalia per la loro riscossione, prerogativa un tempo affidata alla competenza esclusiva degli Intendenti di Finanza, ossia alla più elevata “Carica” della Pubblica Amministrazione al pari del Prefetti e degli Ambasciatori, in questi ultimi dieci anni e’ stata effettuata da semplici impiegati, spesso privi del diploma di laurea, pertanto appare evidente che tutte le cartelle esattoriali notificate dagli agenti della riscossione e da Equitalia S.p.a. in questi ultimi dieci anni potrebbero venire annullate:
1) per la mancata sottoscrizione dei “ Ruoli” (trasmessi ad Equitalia ) da parte di un dirigente
Abilitato, ossia assunto tramite pubblico concorso nei Ruoli Dirigenziali della P.A.
2) per la notifica della cartella esattoriale effettuata da chi non aveva l’abilitazione ad esercitare
La funzione del “ messo notificatore”
con conseguente gravissimo danno all’Erario per i mancati introiti dovuti alla irresponsabile comportamento dei Dirigenti posti al vertice del Ministero dell’Economia e Finanze, che hanno agito nell’illegalita condivisa e diffusa.
I responsabili del suddetto danno sono facilmente identificabili in quanto i loro nomi e i dati che li riguardano sono indicati nel documento che contiene l’elenco dei Dirigenti di 1° e 2° fascia in servizio nell’anno 2010 facilmente reperibile.
Si tratta dei Dirigenti che con la truffa e con l’inganno hanno portato via il posto ai colleghi di pari categoria e livello di funzione, si tratta di coloro che hanno nominato gli 800 “ Dirigenti Fasulli “ individuati dal Tar del Lazio nella Sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, e sono anche gli stessi dirigenti che si sono resi complici di un sistema “fuori legge” che ha voluto porre ai vertici del Ministero dell’Economia e Finanze 800 dirigenti fasulli al posto di altrettanti Dirigenti Veri, seppure inquadrati nella IX qualifica funzionale, Dirigenti in servizio nei vari uffici dell’Amministrazione Finanziaria, i soli a cui competeva la reggenza dell’ufficio in attesa della nomina del titolare ai sensi dell’art. 20 del dpr 266\87.
Dirigenti la cui carriera era stata salvaguardata dall’ art. 2 comma 4, del dlgs 29\93 nonchè dall’art. 25 e dall’art. 74 dello stesso dlgs 29\93 ( come modificato dall’art. 21 del dlgs 387\98) e dal dpr 150\99 che prevedeva che tutti a Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della suddetta carriera direttiva ordinaria dovessero venire garantite le professionalità acquisite nel precedente ordinamento ( art. 80 dpr 287\92) , e che gli stessi dovessero venire inquadrati tra i Dirigenti di 2° fascia, e tra questi dovessero transitare alla superiore 1° fascia, solo coloro che avevano ricoperto incarichi di direzione di uffici per un periodo di almeno cinque anni ( dpr 150\99).
- Poiche alla data di entrata in vigore del suddetto dpr 150\99 con il quale era stato approvato il regolamento di attuazione del dlgs 29\93, non erano stati ancora espletati i concorsi previsti dall’art. 28 del dlgs 29\93,
- appare evidente che l’inquadramento nella 1° fascia non poteva che competere esclusivamente ai vecchi dirigenti, ossia a coloro che erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72, dirigenti a cui competeva in aggiunta al trattamento di base, una indennità pensionabile prevista dalla legge 334\97 .
Il fatto che l’inquadramento tra i Dirigenti di 1° fascia competesse soltanto a coloro che erano stati assunti nei ruoli della Carriera direttiva ordinariadisciplinata dal dpr 748\72, ossia gli unici che a quella data potevano aver ricoperto incarichi di direzione di uffici e reparti per almeno cinque anni, e che agli stessi competesse l’indennità di posizione di cui alla legge 334\97, indennità pensionabile correlata esclusivamente alle funzioni dirigenziali attribuite,
- scatenò una guerra senza quartiere – all’interno del Ministero delle Finanze , guerra a cui parteciparono le forze politiche in quanto la stessa indennità competeva anche agli ex parlamentari non titolari di assegno vitalizio .
- Guerra in cui ebbero la peggio coloro che erano stati assunti nei ruoli dirigenziali della soppressa Intendenza di Finanza, ossia i Dirigenti che avevano diritto (prima di tutti gli altri) a transitare alla 1° fascia perchè avevano ricoperto incarichi di direzione di uffici e reparti ben oltre i cinque anni, dirigenti che avrebbero dovuto venire restituiti ai ruoli dirigenziali di legittima appartenenza ai sensi della legge Bassanini n.127\97 (art. 17 comma 82), dirigenti che invece furono oggetto di una vera e propria
- “ campagna del Fango “ che portò, in aggiunta alla retrocessione in carriera, la loro rimozione dagli incarichi di direzione fino ad allora ricoperti, e alla collocazione al posto loro, proprio di un gruppo di Dirigenti che con sistemi su cui sarebbe il caso di indagare per gli inquietanti risvolti penali, si attivò perchè venissero esautorati dai loro incarichi soprattutto i Dirigenti delle ex Intendenze di Finanza che avevano ricoperto incarichi di direzione di uffici e reparti per almeno cinque anni, condizione prevista dal dpr 150\99 per poter transitare dalla 2° alla 1° fascia dirigenziale istituita dal dlgs 29\93 .
- Infatti l’Amministrazione finanziaria invece di dare adempimento a quanto previsto dall’art.17 co.82 della legge 127\97 e di quanto previsto dal dpr 150\99 , “ assegnò” i posti dei dirigenti perseguitati (soprattutto quelli degli ex Intendenti di Finanza)
- agli autori della “macchina del fango”, che, impadronitasi dei vertici del Ministero imposero a se stessi e a tutti i dirigenti collocati nella IX qualifica funzionale, e pertanto retrocessi in carriera, una nuova prova concorsuale “interna“, giustificata come modalità alternativa ad un contenzioso per ottenere più velocemente la restituzione dei dirigenti dalla posizione della IX qualifica funzionale ai ruoli di legittima appartenenza,concorsi ovviamente truccati e pilotati da costoro che nella prova selettiva risultarono tutti vincitori e coloro che avevano titolo all’inquadramento nella 1° fascia ottennero solo l’idoneità alla dirigenza ! Ovviamente si trattava di concorso fasullo”,ossia un secondo concorso non previsto dalla legge”
- Infatti per accedere alla Dirigenza bastava aver superato un solo e unico primo concorso, e che il secondo concorso (fasullo) “era stato inventato“ solo per portare via il posto al collega Dirigente, che avendo più titoli (direzione uffici e reparti per 5 anni) aveva conseguito anche il diritto all’inquadramento nella qualifica di Dirigente superiore nonchè a percepire in aggiunta allo stipendio, una indennità pensionabile correlata alle funzioni, dal momento che la progressione in carriera dei Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 3\57 e ristrutturata dal dpr 748\72 si realizzava semplicente “ per anzianita di servizio e con giudizi di non demerito” come precisato anche dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 521 del 17.12.1987.
- Da allora costoro - gli scippatori - hanno costituto una vera e propria “organizzazione illegale” che si è impadronita dei vertici del Ministero dell’Economia e Finanze, e tra questi sono compresi i vertici di Equitalia, che si accanisce contro i più deboli e proteggere invece i grandi evasori fiscali .
- I loro comportamenti illeciti e illegittimi, sono stato stigmatizzati anche dal Tar del Lazio nella sentenza n. 6884 del 1° agosto 2011, dove si afferma che su un organico di 1.200 dirigenti, 800 incarichi di funzione sono stati conferiti “a nominati”, ossia a semplici impiegati invece di veri dirigenti, che risultano tuttora assurdamente inquadrati ancora nella nona qualifica funzionale e successive modifiche peggiorative.
Ma allora ci chiediamo a quale personale si rivolgeva il legislatore quando ha emanato l’art. 10 della legge 358\91 con la quale si modificavano le qualifiche dei dirigenti individuate nella tabella VI allegata al dpr 748\72 che identificava le qualifiche dei dirigenti dei vari uffici dell’amministrazione Finanziaria ?
Era ovvio che si rivolgeva ai Dirigenti assunti nei ruoli dirigenziali della carriera direttiva ordinaria disciplinata dal dpr 748\72, dirigenti che una organizzazione criminale sovranazionale ha voluto decapitare - con il loro collocamento nella IX qualifica funzionale - .
Perchè se non fossero stati estromessi dal loro ruolo e dalle loro funzioni dirigenziali (ruolo e funzioni conferite al momento della loro assunzione in servizio contestualmente all’approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso da parte del Ministro delle Finanze ai sensi dell’art. 10 della legge 397\75)
I veri dirigenti delle ex Intendenze di Finanza, avrebbero certamente impedito le seguenti gravissime illegalità perpetrate ai danni delle casse dello Stato e quindi a danno del popolo Italiano :
1) la svendita del demanio, del patrimonio dello Stato e quello degli Enti Previdenziali
2) il mancato introito del ricavato della vendita per l’abbattimento del debito pubblico
3) L’annullamento delle cartelle esattoriali notificate da Equitalia negli ultimi anni
4) Il gravissimo danno al prestigio l’onore e all’immagine dello Stato e del suo Ministero dell’Economia e Finanze .
Danni che potevano venire facilmente evitati se non fossero stati “ Dolosamente decapitati “ i vertici dei Ministeri delle Finanze, del Tesoro e delle Ragionerie dello Stato i cui Dirigenti avrebbero potuto rammentare ai rispettivi Ministri quanto gli studenti di Giurisprudenza apprendono alla 1° lezione del 1° anno, ossia quanto previsto all’art. 11 delle “ disposizioni sulla legge in generale “ approvate con R.D. 262\1942 dove si prevede che:
“ La legge non dispone che per l’avvenire , e che essa non ha effetto retroattivo”
Regola\principio ripetutamente ribadito dalla :
a) Corte Costituzionale, (ex multis) con sentenza n. 525 del 22.11.2000 (pubblicata su G.U. n.49 del 29.11.2000) dove la Corte conferma: “ l’esclusione degli effetti retroattivi della norma giuridica in quanto inciderebbe irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti ledendo il diritto del cittadino sull’affidamento e nella sicurezza giuridica, principio essenziale dello “ Stato di Diritto”.I Dirigenti onesti, se lasciati al posto loro avrebbero potuto richiamare l’attenzione della classe politica anche sul fatto che :
b) la Cassazione a sezioni unite civili ( ex plurimis ) sentenza n. 4212 del 19 luglio 1982, aveva ripetutamente sottolineato in diverse Sentenze che “caratteri distintivi dell’Ente Pubblico devono venire individuati più che nei fini di pubblico interesse da esso perseguiti, nello speciale regime giuridico di assoggettamento al controllo della Corte dei Conti, a cui sono sottoposte le persone giuridiche a cui sono trasferiti i poteri e le prerogative analoghi a quelli dello Stato, e tutto ciò in attuazione dell’art.103 della Costituzione, dove si prevede che la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (come il r.d. 1214\1934, d.l.453\93 conv. Legge 19\94, legge n. 20\1994).
Per quanto sopra esposto si chiede che codesta Corte dei Conti voglia accertare la verità dei fatti come sopra documentati, e :
1) voglia attivarsi affinchè la Corte Costituzionale si pronunci sulla violazione dei principi costituzionali da parte di “Leggi Ordinarie “ che hanno modificato “ leggi speciali” quali” l’art.14 del dlgs 279\97 che in combinato disposto con l’art. 1 del dlgs 173\03 ha modificato l’art. 822 del codice civile, abolendo la distinzione giuridica tra : Patrimonio Disponibile e Patrimonio Indisponibile dello Stato, “distinzione giuridica“ legata indissolubilmente alle Guarentigie Costituzionali e alle molteplici norme “Speciali” sulla Contabilita di Stato, del Provveditorato Generale dello Stato, e del codice civile art. 822 e seguenti,
2) nonchè l’incostituzionalità della legge 448\98 dove si prevede che possa venire venduto\dismesso \alienato l’ immenso patrimonio storico artistico archeologico dello Stato Italiano, patrimonio che tutto il mondo ci ha sempre invidiato, compresi i beni vincolati dalla legge 1098\1939 con le modalità di vendita equiparate a quelle concesse ai privati dall’art.24 della legge 488\99, dove si prevede che l’acquirente possa venire identificato attraverso una procedura competitiva, in colui che è disposto ad acquistare l’intero complesso dei beni identificati col termine “Cose di Antichità”.
3) che vengano dichiarate nulle ab origine tutte le “Dismissioni“ del patrimonio dello Stato effettuate ai sensi dei “poteri speciali “ che il d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 ha conferito ai Politici (Ministro del Tesoro e Ministro delle Finanze) anziché ai Dirigenti della Pubblica Amministrazione posti nella posizione di vertice equivalente ed equiparata a quella un tempo ricoperta dagli Intendenti di Finanza ai sensi del r.d. 185\1933 e del dpr 72\1955, poteri che erano sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti ai sensi dell’art. 103 comma 2° della Costituzione.
4) La suddetta richiesta di annullamento e’ suffragata dal fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 26 marzo 2009, causa C – 326107 ha condannato l’Italia per i “ poteri speciali” che sono stati conferiti al Ministro del Tesoro e delle Finanze, in quanto i suddetti “Poteri Speciali“ si pongono in contrasto con i principi dettati dalla normativa comunitaria, di cui all’art.260 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea;
in particolare l’Italia sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza
degli artt. 43 e 56 del Trattato CE. , e che a seguito della “condanna“ l’Italia ha dovuto emanare il DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\1994 convertito nella legge 474\94, che conferiva “ poteri speciali” ai politici (Ministro del Tesoro e ministro delle Finanze).
5) Pertanto in conseguenza della suddetta abrogazione, risultano abrogate anche le privatizzazioni effettuate dall’autorità politica - tramite poteri speciali - anzichè dall’autorità amministrativa, come previsto dall’art. 829 del codice civile dove si prevede che un bene del demanio pubblico per poter essere venduto
(in quanto ritenuto non più rispondente alle esigenze della collettività) deve transitare\passare dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato, e che la suddetta modificazione giuridica deve essere dichiarata da una autorità amministrativa, distinzione giuridica prevista dall’art. 826 del codice civile, articolo nel quale vengono elencati i beni facenti parte del patrimonio disponibile ed i beni facenti parte del patrimonio indisponibile, distinzione giuridica che sarebbe venuta meno a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 14 del dlgs 279\97 e dell’art. 1 del dlgs 173\03 ( legge ordinaria ) che ha modificato l’art. 822 e 826 del codice civile ,che ha consentito la “vendita” e il successivo riaffitto a prezzi esorbitanti dallo stesso acquirente persino degli immobili che un tempo erano destinati ad accogliere le sedi delle Intendenze di Finanza e della Guardia di Finanza, svendite e riaffitti su cui tuttora indaga la Procura della Repubblica di Cagliari e Oristano in quanto gli acquirenti risultano appartenere a famiglie camorristiche cui ancora si indaga.
- Modifica del codice civile di cui deve venire dichiarata l’incostituzionalità, dal momento che la suddetta distinzione giuridica ( disponibile\indisponibile) era contemplata non solo dall’art. 822 e 826 del codice civile, ma era regolata anche dalle norme speciali sulla contabilità di Stato, modifica (del codice civile ) effettuata pertanto in violazione del principio ermeneutico che recita: “ lex posteriori generalis non derogat priori speciali “.
6) Per i suddetti motivi e a seguito dell’emanazione del DPCM 20 maggio 2010 con il quale è stato abrogato l’art. 2 del d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94, e di conseguenza anche l’art. 4 comma 227 e comma 320 della legge 350\2003).
7) Sempre, e di conseguenza dovrebbero risultare abrogati anche i seguenti DPCM: DPCM 5 ottobre 1995; DPCM 21/03/1997; DPCM 17/09/1999; DPCM 28/09/1999; DPCM 23/03/2006.
Con i quali si è proceduto alla privatizzazione (tramite poteri speciali) delle società del gruppo ENI Spa, del gruppo STET (STET Spa, telecom italia spa) società del gruppo Enel (Enel spa, Enel distribuzione spa, Enel produzione spa, società del gruppo Finmeccanica spa, e società del gruppo Snam rete Gas spa, anche l’art.4 comma 227 e 320 della legge 350\2003
8) E, sempre di conseguenza, con la soppressione dell’art.2 del d.l.332\ 94. convertito nella legge 474\94 da parte del DPCM 20 maggio 2010) dovrebbe venire richiesta abrogazione per l’Incostituzionalità dell’art. 3 comma 111 della legge 662\1996 che riscrive l’art. 14 bis della legge 86\94 , articolo (14 bis) introdotto dal d.l. 406\95 convertito dalla legge 503\95 dove si prevede che il Ministro del Tesoro (uomo politico e non Dirigente dello Stato) in base ai “ poteri speciali” conferiti dal d.l. 332\94 convertito nella legge 474\94 è autorizzato a vendere a società private di gestione il patrimonio Immobiliare degli Enti Previdenziali, con modalità di vendita in uso nei mercati finanziari individuando senza regole gli acquirenti tra “ soggetti che dimostrino idonea capacità imprenditoriale” oppure a società private di gestione che “non possono venire controllate neanche indirettamente dagli Enti Previdenziali conferenti il patrimonio immobiliare.
9) Che voglia condannare il dott. Befera al risarcimento dei gravissimi danni Causati all’erario nella sua condotta tenuta nella doppia veste di Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate e di Direttore Generale di Equitalia Spa
A) E per aver autorizzato dei semplici impiegati, anzichè i dirigenti inquadrati nella IX qualifica funzionale in servizio nell’Agenzia delle Entrate, alla sottoscrizione degli atti di accertamento e di iscrizione a ruolo da trasmettere ad Equitalia spa per la riscossione;
B) per aver autorizzato Equitalia spa alla notifica degli atti di accertamento e riscossione da parte di personale (messi notificatori) privi del prescritto titolo abilitante;
Comportamenti che potrebbero causare la nullita di tutti gli accertamenti effettuati dall’Agenzia delle Entrate negli ultimi anni, dal momento che è vietata la riemissione delle Cartelle Esattoriali già notificate in base al principio giuridico “ Ne Bis In Idem “
comportamenti che risultano comprovati :
1) dalla sentenza del Tar del Lazio n. 6884 del 1° agosto 2011 e dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 377 del 9 dicembre 2007 dove si afferma che su un organico di 1200 dirigenti, ottocento incarichi di funzione dirigenziale sono stati conferiti a semplici impiegati anzichè ai dirigenti in servizio, dirigenti che seppure inquadrati nella IX qualifica funzionale, erano gli unici funzionari che in assenza del Dirigente Titolare, ai sensi dell’art. 20 del dpr 266\1987 potevano sottoscrivere gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
2) Dalla Determinazione della Corte dei Conti sezione di Controllo sugli Enti n.31\2008 depositata il 28 marzo 2008 e dalla Determinazione n. 43\2010 depositata il 18.05.2010 si sancisce l’assoggettamento della gestione finanziaria di Equitalia Spa al controllo della Corte dei Conti ai sensi della legge 259\58 art. 2 e 3, dove si precisa che la notifica degli atti emessi da Equitalia Spa deve essere effettuata da messi notificatori che abbiano i requisiti previsti dall’art. 12 e 13 del dlgs 59\2010 nonchè di quanto previsto dall’art 36 del d.l. 248\2007 convertito nella legge 31\2008 dove al comma 4 ter si prevede che “la cartella di pagamento” di cui all’art. 25 del dpr 602\1973 e successive modifiche deve contenere – a pena di nullità - l’indicazione del “ Dirigente “responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e quello di emissione e di notificazione della stessa cartella, e che la notifica degli atti da parte di Equitalia spa, può essere effettuata (dalla data di entrata in vigore della legge n.31\08) oltre che dai messi notificatori abilitati, anche tramite il sevizio postale con le modalità previste dall’art.7 della legge 890\1982 come integrato dall’art. 36 comma 2 quater e 2 quinquies del d.l. 248\07 convertito nella legge 31\2008.
Chiediamo quindi la punizione nei termini di legge per tutti i reati sopra contestati, e quant’altro ravvisabile dall’esposizione dei fatti sopradescritti e scaturenti dalle indagini, il ripristino della legalità, della giustizia e le più severe sanzioni e condanne previste dalla LEGGE.
Ci riserviamo inoltre di costituirci parte civile nell’instaurando procedimento penale;
e, ai sensi dell’ex art. 408 c.p.p., chiediamo di essere avvisati in caso di richiesta di archiviazione.
IN FEDE.
fonte: http://www.albamediterranea.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=445%3Aquerela-suprema-di-orazio-fergnani&Itemid=16
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1 commenti:
Caro Antonio Bacherini .... non ci conosciamo ma permettimi di chiamarti così perchè mi sento di doverti ringraziare per aver pubblicato per intero il testo della denuncia mia e di altri colleghi di AlbaMediterranea ed altre associazioni (abbiamo firmato in tre a nome nostro ma come presidenti di varie organizzazioni).
Hai perfettamente recepito uno dei presupposti fondanti la motivazione che ha determinato questa denuncia e cioè quella di utilizzare questo strumento come veicolo per fare scandalo e sbugiardare per bene i cialtroni che hanno usurpato il trono metaforico che competeva e compete soltanto al "Cittadino".
L'altro punto che hai perfettamente rilevato è che in realtà noi siamo perfettamente consapevoli che la nostra denuncia non avrà mai nessun seguito, infatti , come detto prima, il nostro fine è ben altro e cioè l'utilizzo mediatico dello sputtanamento....
Però forse ti sfugge che al procuratore (che è il soggetto che decide se mettere sotto indagine e procedere...) .... occorre soltanto avere "notizia del reato" non importa in che forma, se è generica, se è più o meno circostanziata..., estesa o concisa.... l'importante è che abbia "notizia di reato" da "persona informata dei fatti... e noi abbiamo riportato NOTIZIE DI REATO .... E SIAMO INFORMATI DEI FATTI.... Poi... se, e quando, un qualche Procuratore della Repubblica si degnerà di far vedere che esiste e fa' il suo dovere... noi siamo qui a completa disposizione ....
Per completezza di informazione va detto che questa è la decima che facciamo contro le più alte cariche dello Stato, sempre per un range di violazioni del codice penale che vanno da una quindicina ad una trentina... e la prima di queste dieci è stata depositata oltre tre anni fa'....
Fra queste quella più eclatante è stata quella contro Monti, Napolitano, ed altri che abbiamo depositato il giorno dopo l'insediamento di Monti il 18 novembre 2011.... seguita poi da quella del 09 dicembre 2011 e quella del 24 dicembre 2011.... tutte querele estremamente circostanziate con circa 180 (centottanta) pagine di documenti allegati...
Querele a cui si sono ispirati molti personaggi che le hanno replicate, fra cui anche alcuni da te citati che li hanno riproposti con qualche piccola variante a partire dall'aprile di quest'anno... Ovviamente però senza mai andare a toccare il principale argomento responsabile dello sfascio attuale dello Stato.. e cioè l'argomento tabù del "SIGNORAGGIO".
Ed infine vale la pena d sottolineare che un aspetto non ti è apparso nella giusta luce... e cioè che il reato di "riduzione in schiavitù... fu denunciato (e preso in considerazione) pure dal professor Auriti nella sua famosa denuncia contro Bankitalia.... esattamente per gli stessi motivi per cui oggi la proponiamo noi...
Ti ringrazio fin da ora pure per la pubblicazione di questa mia precisazione e ti rinnovo i ringraziamenti per la pubblicazione sul vostro affermato, celebre e stimato sito.
Ciao.
Orazio Fergnani - AlbaMediterranea.